Professionisti e piccole imprese possono scegliere di cambiare gestore telefonico – per i servizi di telefonia e connettività – procedendo con la rescissione anticipata di un precendente contratto stipulato con ualtra compagnia, senza alcun addebito né penale.
Lo ha stabilito l’Agcom, ossia l’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni, che ha sciolto tutti i dubbi interpretativi sulla legge 40/07 (Bersani), dichiarando che così come per le utenze residenziali e private, anche per quelle aziendali e business non deve essere versata alcuna penale in caso di scioglimento anticipato di un contratto.
Tale minaccia, invece, era stata usata come implicita arma di dissuasione praticamente da tutti gli operatori di telefonia (Telecom, Vodafone, Tele2, Bt Italia, Fastweb, Tim, Wind, 3 Italia, Tiscali, ecc.), di reti televisive (Sky, Mediaset premium, LA7, ecc.) e di comunicazioni elettroniche.
Fino ad oggi, infatti, nonostante la legge Bersani sono stati in molti a “cavillare” continuando ad addebitare balzelli ingiustificati a studi professionali, piccole imprese o cooperative, associazioni, artigiani, negozi, bar e ristoranti.
Nonostante le ripetute segnalazioni, tra l’altro, anche le Associazioni di imprese non si erano finora interessate in modo davvero concreto al problema e ai disagi creati ai loro iscritti dalle compagni di telecomunicazione.
Pertanto, gli utenti, i professionisti e le piccole imprese che si vedessero recapitare addebiti impropri possono “difendersi” immediatamente con una raccomandata di messa in mora con cui si ordina la cancellazione della cifra addebitata ingiustamente.