Scambi commerciali: clausole di trasporto

di Nicola Santangelo

Pubblicato 23 Gennaio 2018
Aggiornato 22 Febbraio 2018 10:05

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Guida alle clausole che si applicano agli scambi internazionali e che regolamentano l'attribuzione di costi e rischi per i due contraenti.

Per regolamentare gli scambi fra Paesi diversi, la Camera di Commercio Internazionale ha elaborato clausole di trasporto (Incoterms) che individuano le posizioni di rischio e di costo dei contraenti, ossia i limiti in cui i rischi e costi di spedizione, trasporto e di dogana sono a carico del venditore o del compratore. Ecco tutte le clausole, con la denominazione internazionale ed il relativo codice.

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Costo e nolo

Il venditore sostiene le spese di trasporto della merce fino al porto di destinazione mentre il compratore si assume i rischi di perdita o di danni dal momento in cui la merce è stata consegnata a bordo della nave. Lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Denominazione: “cost and freight” (codice CFR).

Costo, assicurazione e nolo

E’ previsto per il venditore l’obbligo di fornire un’assicurazione marittima contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Denominazione: “cost, insurance and freight” (codice CIF).

Ex ship

Gli obblighi del venditore terminano quando mette la merce a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione. Lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del compratore. Tutte le spese sono sopportate dal venditore unitamente ai rischi di trasporto merce fino al porto di destinazione. Denominazione: “delivered ex ship” (codice DES).

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Franco a bordo

Gli obblighi del venditore terminano quando la merce ha superato la murata della nave nel porto di imbarco. Da quel momento il compratore inizia a sopportare le spese e i rischi di perdita o di danni alla merce. Lo sdoganamento merce all’esportazione è di competenza del venditore. Denominazione: “free on board” (codice FOB).

Franco fabbrica

Gli obblighi del venditore terminano quando la merce è messa a disposizione del compratore nei propri locali. Salvo patto contrario, il venditore non è tenuto né a caricare né sdoganare la merce. Per questo il compratore dovrà sostenere spese e rischi di trasporto merce dai locali del venditore fino alla destinazione desiderata. Denominazione: “ex works” (codice EXW).

Franco lungo bordo

Gli obblighi del venditore terminano con la consegna della merce nel sottobordo della nave. Da quel momento il compratore assume i rischi di perdita o di danni alla merce e deve sostenere le spese. Lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del compratore. Denominazione: “free alongside ship” (codice FAS).

Franco magazzino compratore

Il venditore assume tutti i rischi e le spese fino alla consegna della merce nel magazzino del compratore.

Franco vettore

Gli obblighi del venditore terminano quando avviene la consegna della merce al vettore designato dal compratore nel luogo convenuto. Con il termine “vettore” si intende un soggetto incaricato a effettuare o fare effettuare un trasporto. Denominazione: “free carrier” (codice FCA).

Reso banchina

Gli obblighi del venditore terminano quando mette a disposizione del compratore la merce sulla banchina nel porto di destinazione. Il venditore sopporta i rischi e sostiene le spese compresi dazi, tasse e altri oneri concernenti la procedura di importazione derivanti dalla consegna delle merci. Denominazione: “delivered ex quay” (codice DEQ).

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Reso frontiera

Gli obblighi del venditore terminano quando, dopo aver sdoganato la merce all’esportazione, la mette a disposizione del compratore nel luogo convenuto alla frontiera e comunque prima della frontiera doganale del paese confinante. Denominazione: “delivered at frontier” (codice DAF).

Reso non sdoganato

Il venditore mette a disposizione del compratore la merce nel luogo convenuto nel Paese di importazione sopportandone rischi e spese. Denominazione: è “delivered duty unpaid” (codice DDU).

Reso sdoganato

Il venditore mette a disposizione del compratore la merce nel luogo convenuto del Paese di importazione sopportandone rischi e spese, compresi i dazi, le tasse e ogni altro onere necessario a poter effettuare la merce sdoganata all’importazione. Denominazione: “delivered duty paid” (codice DDP).

Trasporto pagato fino a

Il venditore deve pagare il prezzo del trasporto della merce e qualsiasi altra spesa addizionale. La responsabilità per rischi e danni si trasferisce al compratore nel momento della consegna al vettore. Lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Denominazione: “carriage paid to” (codice CPT).

Trasporto e assicurazione pagati fino a

E’ previsto per il venditore l’obbligo di fornire un’assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o di avaria delle merci. Il venditore paga il prezzo del trasporto della merce e qualsiasi altra spesa addizionale mentre la responsabilità per rischi e danni si trasferisce nel momento in cui la merce è stata consegnata al vettore. Lo sdoganamento è a carico del venditore. Denominazione: “carriage and insurance paid to” (codice CIP).