Botta e risposta a distanza fra Ministero dello Sviluppo Economico e associazioni dei consumatori, con il Ministero che precisa: le liberalizzazioni nel settore TLC contenute nel disegno di legge sulla Concorrenza non introducono nuove penali per chi cambia gestore di telefonia. Queste sono previste solo in caso di promozioni attive, sia sulla telefonia (ad esempio, le promozioni degli operatori che prevono l’acquisto di uno smartphone), sia sulle pay TV. Si tatta di contratti che in linea di massima prevedono una durata minima e il pagamento di penali nel caso in cui il cliente receda dal contratto in anticipo.
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Il caso nasce dall’interpretazione che Altroconsumo propone dell’articolo 16 del Ddl Concorrenza, in base al quale nel caso di risoluzione anticipata le spese devono essere eque e proporzionate al valore del contratto. Secondo l’associazione dei consumatori, la norma apre la strada alla reintroduzione delle vecchie penali previste quando si cambia gestore telefonico, quelle abolite dalla legge Bersani del 2007. Il Ministero precisa che non è così: il Ddl, si legge in una nota,
«Non prevede in alcun modo la reintroduzione di penali per chi recede dai contratti di abbonamento a telefoni fissi e mobili, internet o a pay TV».
Non vengono cambiate le disposizioni generali in materia di recesso anticipato dai contratti di telefonia, internet e TV, regolati dal DL 7/2007, la nuova norna
«Disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relativi ai medesimi servizi (come per esempio l’uso di uno smartphone o le partite di calcio gratuite)».
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In primo luogo, viene fissato un limite di 24 mesi alle promozioni. Quindi, non è possibile vincolare il cliente per un tempo più lungo di due anni a una promozione che non consente il cambio di gestore senza pagare penali. Secondariamente, prosegue il ministero, si stabilisce che:
«Le eventuali penali, già esistenti nelle promozioni, devono rispettare una serie di stringenti requisiti di trasparenza sia verso il cliente, sia verso il regolatore». Significa che l’operatore deve «fornire al consumatore informazione esaustiva in merito all’esistenza e all’entità di costi d’uscita, e spiegarne analiticamente al Garante delle comunicazioni, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, la giustificazione». In terzo luogo, «la norma impone che i costi d’uscita siano proporzionali al valore del contratto e alla durata residua della promozione».
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In pratica, conclude il Ministero, viene chiarito un aspetto precedentemente non definito:
«Allo scopo di ridurre e comunque rendere più trasparenti i costi complessivi di uscita dalle promozioni promuovendo la mobilità del cliente. Ciò che era vietato fino a oggi continuerà a esserlo anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza, e anzi le pratiche commerciali già in atto saranno soggette a vincoli più stringenti a tutela del consumatore».
Altrconsumo ribatte:
«Vogliamo sperare che sia davvero così». Dunque non resta che aspettare «modifiche e chiarimenti sulla norma prima che il provvedimento del Governo diventi legge».