Se la pensione del professionista è successiva al 2007, il sistema del pro rata non si applica rigidamente e scattano i tagli eventualmente decisi dall’ente previdenziale, mentre questo non vale per le pensioni liquidate prima: lo stabilisce la Corte di Cassazione, con una sentenza che rigetta un ricorso contro la decurtazione del trattamento pensionistico stabilita dalla Cassa dei Ragionieri. Alcune sue delibere, infatti, prevedono per le pensioni successive al 2003 una quota retributiva (A) basata sulla media dei redditi degli ultimi 24 anni (e non più 15) ed una quota contributiva (B) per le annualità successive.
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Taglio pensioni dal 2007
Con la sentenza n. 24221 depositata il 13 novembre 2014, la Cassazione stabilisce che tali delibere sono valide per le pensioni liquidate dal 2007, perché nel frattempo è intervenuta l’annuale Finanziaria (legge n. 296/2006) che ha ammesso la possibilità per gli enti previdenziali di apportare riduzioni sugli assegni pensionistici, al fine di assicurare un equilibrio finanziario di lungo periodo.
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Delibere legittime
Per le pensioni erogate dal 2007 i tagli applicati dalle Casse (anche in relazione a delibere precedenti) sono comunque legittimi, perché l’articolo 1, comma 763, legge n. 296/2006, attenuta il principio del pro rata: l’ente previdenziale deve tenerlo presente ma senza più doverlo rispettare in modo assoluto. Per le pensioni precedenti al 2007, come già stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza 17892/2014, va interpretato rigidamente il principio del pro rata, a «tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti assicurati e già pensionati».