Tra le misure del Decreto Fare (leggi di più) approvato dal Governo ci sono novità anche in tema di responsabilità solidale negli appalti privati, modificata in seguito alle preoccupazioni manifestate dagli imprenditori: tuttavia, è importante sottolineare che l’abolizione della solidarietà riguarda solo IVA a carico del subappaltatore e dell’appaltatore.
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Il Decreto Fare, nel capitolo delle semplificazioni fiscali, modifica infatti il comma 28 dell’articolo 35 del Dl n. 223/06 che riguarda la responsabilità solidale relativamente ai versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e sull’IVA per le prestazioni collegate, ma non la responsabilità solidale nei confronti degli obblighi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute da lavoro dipendente.
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Questo significa che, anche se il testo definitivo del decreto ha confermato la cancellazione parziale della solidarietà appalti in materia di IVA, sarà comunque necessario continuare ad acquisire l’asseverazione da parte di professionisti abilitati per evitare l’applicazione di una responsabilità solidale (subappaltatore-appaltatore) o di una responsabilità sanzionatoria (committente-appaltatore).
Si tratta in sostanza di una autocertificazione con la quale il prestatore del servizio dichiara di aver regolarmente effettuato le ritenute di lavoro dipendente.
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La sola abrogazione della solidarietà IVA non appare quindi sufficiente: il mondo dell’imprenditoria chiede che tale adempimento venga eliminato nella sua interezza, essendo ritenuto di difficile realizzazione e di poca utilità per contrastare il lavoro in nero e l’evasione fiscale. Sarebbe invece auspicabile che la responsabilità solidale negli appalti privati venga sostituita da un’attività di controllo preventivo delle autorità pubbliche.
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Il comma 28
Il comma dell’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 modificato:
«28. In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. (comma così sostituito dall’art. 13-ter della legge n. 134 del 2012).
Il Decreto apporta la seguente modifica: “Al comma 28, dell’articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, le parole: “e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta” sono sostituite dalla seguente “dovute”.