La PEC, posta elettronica certificata, dal 30 novembre 2011 diventa obbligatoria per tutte le imprese e professionisti: il 29 novembre rappresentava il termine ultimo per dotarsi di casella PEC e comunicarla al Registro delle Imprese o al proprio albo professionale.
Tuttavia, causa delle numerose segnalazioni dei “ritardatari”, il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato la circolare n. 224402 chiedendo alla Camere di Commercio di astenersi dall’applicare le sanzioni a società e soggetti che non abbiano provveduto alla comunicazione nei termini di legge, considerando come corretto anche l’adempimento tardivo.
Nella circolare 3645 del 3 novembre 2011 sulla PEC era specificato invece che il mancato rispetto di tale termine avrebbe comportato l’applicazione delle sanzioni previste dal’art. 2630 del c.c. in capo al legale rappresentante dell’impresa.
Tuttavia, nonostante i tre anni di tempo che erano stati dati ad imprese e professionisti, la richiesta delle caselle di PEC è avvenuta soltanto nell’ultimo periodo causando la paralisi dei gestori del sistema di posta elettronica certificata nell’evasione delle richieste stesse.
In buona sostanza una proroga tutta italiana, non esplicitamente definita nel tempo, poiché il Ministero evidenzia «l’impossibilità di individuare, in capo ai soggetti tenuti all’adempimento in parola, l’elemento soggettivo (dolo o colpa) che, ai sensi dell’art. 3 della legge 689/81, è presupposto necessario per l’assoggettamento alla sanzione amministrativa».
D’altronde anche le Pubbliche Amministrazioni non hanno brillato in termini disponibilità delle caselle PEC e di utilizzo delle stesse, per cui una misura troppo fiscale nei confronti delle imprese e dei professionisti sarebbe stata quantomeno incoerente.