Italia – Svizzera: fine del segreto bancario

di Barbara Weisz

29 Luglio 2016 16:49

logo PMI+ logo PMI+
In vigore il protocollo sullo scambio di informazioni Italia Svizzera che mette fine al segreto bancario: operativo dal 13 luglio, si applica retroattivamente alle domande dal febbraio 2015.

Il segreto bancario svizzero fa definitivamente parte del passato: è entrato in vigore il 13 luglio 2016 il protocollo Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni, che soddisfa una serie di standard internazionali sulla cooperazione fiscale e ha fra le prime, fondamentali, conseguenze quella di impedire alle autorità e alle banche svizzere di opporre il segreto bancario alle autorità fiscali italiane. Si tratta del protocollo firmato nel febbraio 2015, che modifica la convenzione Italia Svizzera del 1976 contro la doppia imposizione fiscale.

=> Evasione fiscale: l’accordo del 2015 sulla fine del segreto bancario

Attenzione: pur essendo entrato in vigore il 13 luglio, il protocollo si applica in realtà a tutte le domande di informazioni successive al 23 febbraio 2015. Prevede, in estrema sintesi, che le Autorità dei due Stati siano tenute a scambiarsi le informazioni verosimilmente rilevanti per l’applicazione del diritto interno relative alle imposte di qualsiasi natura. Si tratta dunque della fine del segreto bancario. Le informazioni sono completamente tutelate sotto i profili della privacy in base alle legislazioni nazionali, sono comunicate solo alle autorità che si occupano dei controlli fiscali e sono utilizzabili solo per questi fini. Possono essere rivelate solo nel corso di una procedura giudiziaria.

In generale, lo scambio di informazioni fiscali ha lo scopo di garantire la trasparenza, vietando però agli stati contraenti di:

«Intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (fishing expedition)», o di «domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile».

La condizione di “verosimilmente rilevante” è valida sia nei casi «relativi a un singolo contribuente», sia in casi relativi a una pluralità di contribuenti, sempre identificati con il proprio nome o in altro modo. Sono previste tutte le garanzie di chiarezza e informazioni nei confronti dei contribuenti oggetto di indagine.

sulle informazioni fiscali.