Tra le novità introdotte nella Legge di Stabilità in sede di Commissione c’è anche il Bonus Arredi. La detrazione del 50% per acquisto di mobili e/o elettrodomestici di classe A destinati all’immobile oggetto di ristrutturazione agevolata, scatta a una nuova condizione: il costo degli arredi non deve superare quello dei lavori. Lo prevede l’emendamento Crippa (M5S) all‘articolo 1, comma 87, lettera c, punto 3della manovra.
Bonus Arredi: requisiti e scadenza
La spesa per i lavori di ristrutturazione è agevolata al 50%, fino a un tetto massimo di 96mila euro per lavori entro il 31 dicembre 2014. Quella per gli arredi, su un tetto massimo detraibile di 10mila euro, sarà ora pienamente agevolata soltanto se i lavori superano questo limite. Se invece il costo della ristrutturazione è più basso, la detrazione sull’acquisto di mobilio e di grandi elettrodomestici si applicherà su un pari ammontare. Esempio. Se il costo dei lavori è di 5mila euro e quello dei mobili 8mila, si potrà detrarre il 50% su acquisti fino a 5mila euro, mentre i restanti 3mila resteranno fuori dall’agevolazione. La formulazione dell’emendamento limita il bonus arredi fino al 2014. La precisazione è importante, perchè nel 2015 l’agevolazione sui lavori di ristrutturazione scenderà al 40% (sempre fino a 96mila euro). Per come è formulata la norma, nel 2015 non spetterà più il bonus arredi.
Spese ammissibili
Mobili nuovi tra qui, ad esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Grandi elettrodomestici di classe energetica (ove prevista) non inferiore ad A+ e A per i forni. Qualche esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
- Spese escluse: porte, pavimentazioni (es.: parquet), tende e tendaggi e altri complementi di arredo.
- Spese incluse: trasporto e montaggio dei mobili e degli elettrdometici ammessi all’incentivo.
- Pagamento: bonifico, bancario o postale, carte di credito o carte di debito.
Quota detraibile sui lavori
La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia introdotta con l’articolo 1, comma 5, legge 449/1997 è stata resa stabile (al 36% e fino a 48mila euro) dal Dl 2012/2011, articolo 4, comma 1. Il DL 83/2012 l’ha portata al 50% dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, mentre il Dl 63/2013,articolo 16, comma ha stabilito la proroga a fine dicembre 2013. La Legge di Stabilità ha esteso la detrazione nella misura del 50% a tutto il 2014, riducendola al 40% nel 2015. Dal 2016, si tornerà al 36%.
Interventi di efficienza
Per quanto riguarda i lavori di riqualificazione energetica, la legge di Stabilità (lettera a, comma 87, articolo 1) proroga al 31 dicembre 2014 da detrazione fiscale nella misura del 65%, ridotta nel 2015 al 50%. Il tetto massimo cambia a seconda dei tipi di intervento:
- Riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: 100mila euro.
- Miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): 60mila euro.
- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: 60mila euro.
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: 30mila euro.
Se i lavori riguardano parti comuni del condominio o l’intero edificio, la detrazione resta al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 30 giugno 2015, scendendo al 50% dall’1 luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Infine, la Legge di Stabilità proroga anche la detrazione del 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche fino al 31 dicmebre 2014, che scende al 50% nel 2015. Gli edifici devono trovarsi nelle zone sismiche ad alta pericoloistà individuate dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.