Pubblicata l’attesa Circolare SISTRI con i chiarimenti interpretativi ai fini della corretta applicazione dell’articolo 11, del Decreto SISTRI n.101/2013, con le istruzioni operative per i soggetti chiamati all’obbligo, il calendario del periodo senza sanzioni e l’entrata in vigore in scaglioni temporali:
- 1 ottobre 2013 per «enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori»;
- 3 marzo 2014 per «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi», «comuni e imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania».
I soggetti non chiamati possano dare adesione volontaria, così come possono farlo anche subito quelli per cui scatta il SISTRI dal prossimo marzo. Fino al 31 ottobre non saranno applicate sanzioni in caso di errori formali (informazioni incomplete o inesatte fornite al sistema): «le sanzioni si applicheranno a partire dal 31esimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza». Il periodo cuscinetto si ripeterà anche per i soggetti coinvolti nel secondo scaglione, fino al 2 aprile 2014.
Produttori iniziali
Dal 3 marzo 2014 sono chiamati all’obbligo i soggetti che producono rifiuti pericolosi (esclusi quelli urbani anche se pericolosi, mentre quelli della Campania dovranno aderire in ogni caso). La nota del Ministero charisce anche gli eventuali obblighi a carico di liberi professionisti che producono rifiuti speciali pericolosi (dentisti, medici, vetererinari..). La circolare spiega a professionisti e PMI la definzione di produttori di rifiuti iniziali, limitando l’obbligo a quelli “organizzati in enti e imprese” in base all’articolo 190, comma 8, del dlgs 152/2006. Sono esclusi i produttori non organizzati in enti o imprese, intendendo per “imprese” quelle iscritte all’Albo nazionale ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del dlgs 152/2006 (gestori ambientali), obbligatorio per produttori iniziali di rifiuti pericolosi tranne per quelli che, pur effettuando in proprio le operazioni di raccolta e trasporto, non eccedono 30 kg/litri al giorno. D’altro canto, in base al citato dlg 152/2006, «i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in ente o impresa sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione in ordine cronologico delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)».
Chiarimenti
- Raccolta e trasporto: l’obbligo da ottobre si riferisce ai rifiuti speciali esclusi quelli urbani (tranne che per la Campania dal prossimo marzo) e ad enti ed imprese che operano a titolo professionale, comprese imprese transfrontaliere; imprese che operano per conto terzi; imprese che trasportano propri rifiuti se superiori a 30 kg/litri al giorno (art. 212, comma 8, Dlgs 152/2006).
- Commercio e intermediazione: questi soggetti sono chiamati all’obbligo dal primo ottbre 2013, anche se trattano rifiuti urbani.
- Nuovi produttori: i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi a trattamento ottenendo rifiuti diversi da quelli trattati per natura o composizione sono tenuti da ottobre 2013 ad iscriversi nella categoria Gestori e in quella Produttori, versando un contributo per ciascuna.
Esenzioni
La Circolare specifica che si ritengono “…esclusi i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi non organizzati in enti o imprese”. Sono inoltre esenti dall’obbligo:
- Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi.
- Enti e imprese che gestiscono rifiuti non pericolosi.
- Trasportatori di rifiuti urbani fuori dalla Campania.
Manuale operativo
Sono in corso due modifiche al manuale operativo SISTRI disponibile online riguardanti il punto 7.3. (tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti) e il punto 7.1.2. (presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 2013, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI). Fino a quando le modifiche non saranno pubblicate, gli adempimenti relativi a questi due punti sono sospesi, non risultando applicabili per come sono definiti.