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Fondi pensione: rendimenti e trasferimento

di Alessandra Caparello

9 Marzo 2017 10:22

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Rendimenti fondi pensione ed opzioni di riscatto e trasferimento in caso di perdita dei requisiti di partecipazione a una forma di previdenza complementare.

Fondi pensione

La previdenza complementare in Italia è in crescita. A dicembre 2016, la COVIP ha registrato un incremento netto annuo del 7,7%, pari a circa 7,8 milioni di adesioni. I rendimenti aggregati, al netto di costi e tasse, sono stati positivi per tutte le formule e comparti (fondi negoziali 2,7%, fondi aperti 2,2%, PIP nuovi ramo III 3,6%…) mentre la rivalutazione netta del TFR è stata dell’1,5%.

Prima della maturazione del diritto alla pensione, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione a una forma di previdenza complementare, è possibile effettuare il trasferimento della propria posizione ad altra forma pensionistica esercitando il riscatto. Secondo gli Statuti e i regolamenti inerenti i fondi pensione (articolo 14 D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), quando vengono meno i requisiti viene infatti stabilito:

  • il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore accede in relazione alla nuova attività;
  • il riscatto parziale;
  • il riscatto totale.

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Riscatto parziale

Il riscatto parziale è previsto nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di:

  • cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
  • ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Riscatto totale

Il riscatto totale della posizione individuale maturata è previsto per:

  • invalidità permanente che comporta la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
  • cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Il riscatto non può essere esercitato nei 5 anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.

Decesso

In caso di morte dell’aderente a una forma pensionistica complementare prima che venga maturato il diritto alla pensione, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati (persone fisiche o giuridiche). In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale del soggetto deceduto viene devoluta a finalità sociali.

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Regime fiscale riscatto

Sulle somme percepite a titolo di riscatto, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo e di decesso, si applica una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15% (ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali). Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse dalla mancanza dei requisiti di partecipazione e dal decesso dell’aderente alla previdenza complementare, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

Trasferimento

Decorsi 2 anni dalla data di partecipazione a una forma pensionistica complementare, l’aderente può trasferire l’intera posizione individuale maturata a un’altra forma pensionistica avendo diritto al versamento del TFR e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dalla COVIP (Commissione Vigilanza Fondi pensione). Sono esenti anche i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica. Si sottolinea che in caso di perdita dei requisiti di partecipazione prima del pensionamento, l’aderente alla previdenza complementare può comunque mantenere la propria posizione presso il Fondo.

Prescrizione decennale

Alle prestazioni erogate in un’unica soluzione, come il riscatto o il trasferimento della posizione individuale di un Fondo pensione, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.