Reati tributari: la tenuità del fatto

di Noemi Ricci

7 Aprile 2015 10:30

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Nuova causa di non punibilità per i reati fino a cinque anni: è in vigore la legge che introduce la tenuità del fatto.

Piccoli reati tributari non più puniti: è legge la tenuità del fatto, dalla dichiarazione fraudolenta per mezzo di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, o mediante altri artifici, all’emissione di false fatture. È entrato in vigore il 2 aprile 2015 il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1 comma 1 lett. m), della legge 28 aprile 2014, n. 67” che introduce una nuova causa di non punibilità per i reati fino a cinque anni se il fatto è di particolare tenuità e la condotta non è abituale.

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Tenutità del fatto

Più in particolare viene stabilita la non punibilità e l’archiviazione del procedimento per tenuità del fatto in caso di reati:

  • sanzionati fino a cinque anni di reclusione;
  • puniti con pena pecuniaria.

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A questa sorta di sanatoria fa da contraltare un inasprimento delle pene per tutta una serie di crimini, come i furti in appartamento che verranno puniti con la detenzione da due a otto anni, ivece degli attuali da uno a sei anni. Per evitare che la stessa persona possa fruire più volte dell’istituto, verrà tenuta traccia nel casellario dell’archiviazione per tenuità del fatto. In ogni caso la persona offesa potrà opporsi nel merito alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM.

Reati tributari

La tenuità del fatto è applicabile a diversi reati tributari:

  • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000);
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
  • emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8).

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Reati societari

Per quanto riguarda i reati societari, la nuova causa di giustificazione per tenuità del fatto si applica alle ipotesi di false comunicazioni sociali in società quotate che abbiano cagionato un grave nocumento ai risparmiatori (ex art. 2622, comma 4 c.c.).

Autoriciclaggio

Il decreto si applica inoltre anche al nuovo reato di autoriciclaggio nel caso in cui chi ha commesso il reato si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove e l’individuazione del provento del reato (ipotesi prevista dall’art. 648-ter, comma 5, c.p).

Reati esclusi

La legge sulla tenuità del fatto non si applicherà alle condotte che hanno provocato la morte o le lesioni gravissime di una persona, quindi:

  • ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a chi ha commesso più reati della stessa indole, a chi commette un reato consistente in condotte plurime, abituali e reiterate, compreso lo stalking;
  • a chi si ritiene abbia agito per motivi abietti o futili, oppure con crudeltà, anche nei confronti di animali, o abbia adoperato sevizie;
  • a chi abbia approfittato delle condizioni della vittima impossibilitata o incapace di difendersi (ad esempio minori o anziani).