Stop ai debiti PA, in vigore le nuove regole

di Barbara Weisz

Pubblicato 30 Aprile 2014
Aggiornato 15 Settembre 2014 09:35

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Le misure contenute nel DL IRPEF per restituire tutti i debiti della PA alle imprese, tramite la cessione alle banche e norme per evitare nuovi ritardi.

Arriva con il Decreto IRPEF (DL 66/2014) l’annunciato meccanismo attraverso il quale le imprese potranno estinguere tutti i crediti che hanno nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il provvedimento dedica infatti un’intera sezione ai ritardi dei pagamenti della PA, con nuove risorse per pagare gli arretrati e misure per impedire i ritardi. Tra le novità contenute negli articoli da 29 a 45 del DL troviamo anche un nuovo obbligo di registro fatture per le PA e nuove possibilità di compensazione.

=> Decreto IRPEF in Gazzetta: tutte le misure

Cessione dei crediti

L’articolo 37 contiene la norma che consente alle imprese di cedere i crediti alle banche con la garanzia dello Stato, incassando le somme dovute dalla PA, che a quel punto non sarà più debitrice dell’impresa ma dell’istituto finanziario. Questa possibilità è riconosciuta per tutti i debiti della PA certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2013.  Attenzione: per la concreta operatività della norma bisognerà tuttavia attendere un apposito decreto attuativo ministeriale, il cui arrivo è previsto entro il prossimo 24 maggio 2014.

=> Vai allo Speciale sui ritardi nei pagamenti dalla PA

L’obiettivo di questa misura è chiaramente esplicitato dalla norma:

«assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali».

Si tratta quindi di un passaggio fondamentale che concretizza l’impegno preso dal Governo di estinguere i debiti della PA nei confronti delle aziende. La misura riguarda solo i debiti di parte corrente, i cui pagamento non rileva ai fini dei vincoli e degli obiettivi del patto di stabilità interno (precisazione importante per i bilanci degli enti locali). La misura riguarda tutte le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, in primis gli enti locali. Le imprese possono cedere alle banche i crediti maturati entro la fine del 2013, con la garanzia dello stato, alle seguenti condizioni:

  • devono presentare istanza di certificazione del credito, utilizzando l’apposita piattaforma elettronica del Ministero (istituita con il dl 35/2013, articolo 7, comma 1) entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto IRPEF (avvenuta il 24 aprile 2014, quindi il termine è il 24 giugno 2014);
  • i crediti devono essere certificati dalla Pubblica Amministrazione debitrice. A tal proposito va sottolineato che la certificazione da parte della PA non è discrezionale, ma dovuta (in presenza di tutte le condizione previste), entro 30 giorni dall’istanza di presentazione. L’eventuale diniego della PA, anche parziale, deve essere puntualmente motivato. Il mancato rispetto dei termini o degli obblighi di certificazione comporta sanzioni per il dirigente responsabile (100 euro per ogni giorno di ritardo, come previsto dal comma 2 dell’articolo 7 del Dl 35/2013). Qui c’è una novità importante sotto il profilo delle sanzioni: la PA inadempiente non può procedere a nuove assunzioni e non può ricorrere all’indebitamento (cioè chiedere prestiti) fino a quando non ha sanato la posizione.

=> Come funziona la certificazione dei crediti

Solo in seguito alla certificazione del credito l’impresa potrà cederlo pro-soluto a una banca o a un intermediario finanziario (cioè senza più rispondere in alcun modo dell’eventuale successiva inadempienza della PA, che a quel punto diventa debitrice della banca). All’operazione di cessione, assistita da garanzia pubblica, saranno applicati tassi di interesse da fissare con apposito decreto ministeriale entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto IRPEF (quindi entro il 24 maggio). Sarà il decreto ministeriale a far partire operativamente la cessione dei crediti, fissando  misura massima dei tassi applicabili e le altre condizioni di pagamento. La norma specifica che non potranno essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto applicativo ministeriale.

Avvenuta la cessione, la PA potrà ridefinire i termini di pagamento del debito (in pratica potrà ristrutturarlo), fino a cinque anni. E’ previsto un ulteriore possibile intervento della Cassa Depositi e Prestiti, che potrà a sua volta acquistare il debito dalla banca ridefinendo nuovamente i termini fino a 15 anni a particolari condizioni e nei limiti delle risorse previste. Sono poi previste una serie di regole precise in caso di inadempienza della PA nei confronti della banca e di intervento della garanzia dello Stato, che potrà rivalersi sulle somme dovute a qualsiasi titolo all’ente locale.

Per la garanzia dello Stato vengono stanziati 150 milioni da depositare in un apposito fondo per la coperture degli oneri, istituito presso il Ministero dell’Economia, e 1 miliardo di euro ulteriore per integrare le risorse iscritte sul bilancio statale.

Importante sottolineare che la cessione dei crediti con garanzia dello Stato può avvenire solo a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati.

Nuove risorse

Sempre in materia di debiti arrretrati della PA, il decreto contiene diverse misure di finanziamento per sbloccare nuovi pagamenti, stanziando in totale 9,6 miliardi:

  • 2 miliardi per i debiti delle società partecipate dagli enti locali;
  • 6 miliardi per Regioni ed enti locali (vanno nell’apposito Fondo isttiutio dal Dl 35/2013);
  • 300 milioni ai Comuni in dissesto finanziario;
  • 770 milioni per i debiti del servizio Sanitario nazionale;
  • 300 milioni per i Ministeri.

Questi 9,6 miliardi si aggiungono ai 47 già stanziati. Ci sono ulteriori spazi di manovra per stanziare fondi senza impattare sul debito, arrivando a 13 miliardi.

Compensazioni

Anche sul fronte delle compensazioni ci sono due importanti novità per le aziende: in base all’articolo 39 del decreto sono state ampliate le possibilità di portare in compensazione le cartelle esattoriali i crediti con le PA per somministrazioni, forniture e appalti, eliminando il precedente vincolo temporale di maturazione del credito entro il 31 dicembre 2012. In pratica, anche i crediti successivi possono essere portati in compensazione. Le cartelle in questo modo compensabili restano quelle definite dall’articolo 28-quinquies del Dpr 602/1973.

Il successivo articolo 40 amplia invece il termine previsto per l’utilizzazione dei crediti nei confronti della PA in compensazione di somme iscritte a ruolo (sono quelle definite dall’articolo 28-quater del Dpr 602/1973). Sono compesabili le cartelle relative a somme iscritte a ruolo notificate entro il 30 ettembre 2013 (non più entro il 31 dicembre 2012).

PA inadempienti

Il comma 2 dell’articolo 41 del decreto prevede che le PA che non rispettano i tempi di pagamento di 90 giorni nel 2014 e di 60 giorni a partire dal 2015 non possano più procedere a nuove assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale (quindi, anhe con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione). Il divieto riguarda anche eventuali contratti con soggetti privati che, di aftto, eludano la disposizione.

Registro unico delle fatture

Inoltre, dal prossimo 1 luglio 2014 vierne istitutio un nuovo “Registro unico delle fatture” nel quale tutte le pubbliche amministrazioni devono annotare le fatture oppure le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti entro dieci giorni dal ricevimento. Non è possibile ricorrere a registri di settore o di reparto, il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Per evitare costi eccessivi e procedure complicate, il registro delle fatture può essere invece sostituito con apposite funzioni telematiche che saranno inserite nella piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti. E’ un adempimento che favorisce la trasparenza: il decreto stabilisce con precisione quali sono gli estremi da indicare nel registro fatture.

=> Scarica il DL 66/2014