Referendum: guida alle nuove Camere

di Barbara Weisz

5 Ottobre 2016 10:59

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Guida alle modifiche del Ddl Boschi sulle funzioni di Camera e Senato, su cui si vota al referendum del 4 dicembre: focus sulla fine del bicameralismo perfetto.

A due mesi dal referendum costituzionale è ancora alta la percentuale di indecisi e potenziali astensionisti: fra le motivazioni, segnala un’indagine Confesercenti, la poca chiarezza sulla materia del quesito referendario. In vista del voto, dunque, pubblichiamo alcune schede che riassumono le questioni cruciali previste dalla legge di riforma (Ddl Boschi).
Partiamo da quella che in politichese si chiama fine del bicameralismo perfetto, ovvero dai cambiamenti relativi alle funzioni di Camera e Senato.

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Se al Referendum vince il “sì”, il potere legislativo resta alla Camera dei deputati mentre il Senato ne conserva solo una minima parte. Il Senato, nella nuova formulazione dell‘articolo 55 della Costituzione (come modificata dall’articolo 1 del Ddl Boschi), rappresenta infatti le istituzioni territoriali ed esercita solo funzioni di raccordo tra Stato e altri enti costitutivi della Repubblica.

Senato

Nel dettaglio, Montecitorio:

«è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo».

In pratica, la Camera mantiene intatte le attuali funzioni. Il Senato è drasticamente modificato (cambiano anche sistema elettorale e numero di senatori). Oltre alla sopra descritta funzione primaria, di rappresentanza delle istituzioni territoriali:

«concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le  modalità stabiliti dalla Costituzione, nonchè all’esercizio delle funzioni di raccordo tra loStato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette, alla formazione e attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato».

Ecco quali sono le funzioni legislative che restano anche al Senato: leggi costituzionali, leggi di attuazione di disposizioni costituzionali legati alla tutela delle minoranze linguistiche, referendum, leggi elettorali, politiche europee, ineleggibilità e incompatibilità dei senatori.

Leggi ordinarie

Tutte le altre leggi vengono invece discusse e approvate solo dalla Camera: in realtà, il nuovo iter prevede un veloce passaggio in Senato, che ha 10 giorni per esaminare la legge se lo richiedono almeno due terzi dei componenti. In questo caso, ha 30 giorni per approvare modifiche da sottoporre alla Camera, che ha potere di approvazione definitiva.

Il Senato può anche proporre leggi, che la Camera discute entro 6 mesi.

Come si vede, cambia dl’iter delle leggi ordinarie, come quella Legge di Stabilità, che sono approvate solo dalla Camera. Dunque, fine del bicameralismo perfetto, l’attuale meccanismo che prevede gli stessi poteri per Camera e Senato, con tutto quello che comporta ad esempio, in termini di attività legislativa e di fiducia al governo. Il Senato non voterà più la fiducia al Governo e non discuterà più le leggi.

Senatori

Il Senato non sarà più eletto direttamente, ma attraverso i Consigli regionali, che sceglieranno fra consiglieri e sindaci. In questo modo si eleggono 95 senatori. La ripartizione dei seggi fra le Regioni avviene in base alla popolazione, nessuna regione può avere meno di due senatori.

Cambia anche la durata del mandato: i senatori restano in carica fino al rinnovo delle istituzioni locali di appartenenza. Attenzione: i senatori mantengono ed esercitano anche la carica originaria (sindaco o consigliere regionale). Ai 95 senatori così eletti se ne possono aggiungere fino a 5, nominati dal presidente della Repubblica. Si tratta dei senatori a vita, sui quali cambia la normativa: la nomina non è più a vita, ma dura un settennato. E non è prorogabile. Viene in questo senso modificato l’articolo 59 della Costituzione, che attualmente prevede la nomina dei senatori a vita, mentre il testo delle riforma prevede che il Presidente della Repubblica possa “nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati”.

La Camera dei Deputati invece continua ad essere in carica cinque anni.