Per straordinario si intende il lavoro svolto oltre il normale orario (solitamente 40 ore settimanali) così come definito dall’art. 3 del D.lgs. 66/2003, normalmente retribuito con maggiorazioni sulla busta paga.
Il lavoratore, in determinati casi, può rifiutarsi di effettuare il lavoro straordinario, ovvero deve essere obbligatoriamente chiesto un suo esplicito consenso, in altri è diritto del datore di lavoro chiedere delle ore di lavoro in più rispetto a quelle ordinarie previste nel CCNL e il lavoratore è tenuto ad accettare la richiesta.
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Rifiuto e consenso
Entrando nel dettaglio il lavoratore può sempre rifiutare il lavoro straordinario:
- qualora si tratti di un lavoratore studente;
- se sussiste un giustificato e comprovato motivo di rilevante gravità che impedisce la prestazione;
- se il potere del datore di lavoro non è stato esercitato secondo correttezza e buona fede.
Il consenso è necessario nel caso in cui il lavoro straordinario rientri nei limiti di legge (250 ore annue) ed in assenza di previsione del contratto collettivo, come chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 8/2005. Non è invece richiesto entro i limiti previsti dal CCNL e per eventi eccezionali (Circolare del Ministero del Lavoro n. 8/2005 e n. 1484/1989).
Straordinario continuativo
Si considera lavoro straordinario anche quello prestato oltre il normale orario di lavoro con regolarità e continuità (c.d. straordinario continuativo) perché anche in questo caso permane l’eccezionalità della prestazione, dunque la maggiorazione va sempre riconosciuta.
Retribuzione
La retribuzione del lavoro straordinario viene calcolata separatamente da quella prevista per il lavoro ordinario e consiste in una maggiorazione in busta paga prevista dal singolo CCNL della propria categoria. Nel caso in cui un lavoratore ritenga di aver lavorato più ore rispetto a quelle previste nel CCNL e per questo chiede al datore di lavoro, sarà il lavoratore stesso a dover provare la quantità del lavoro effettivamente svolto.
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In caso di lavoro straordinario continuativo, il compenso può essere essere corrisposto in modo forfettario purché tale accordo tra datore e lavoratore non comporti una perdita di retribuzione rispetto a quanto avrebbe percepito con la maggiorazione ordinaria per lavoro straordinario e deve sempre essere evidenziato a parte in busta paga.
Riposi compensativi
I contratti collettivi (CCNL) possono consentire che i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi per il lavoro straordinario, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive.