In edilizia, il condominio non può porre alcun limite al permesso di costruire. A decidere può essere solo la Pubblica Amministrazione, dunque non è necessario alcun consenso da parte dei confinanti e le eventuali decisioni dell’assemblea non hanno alcun peso. Strano ma vero, almeno secondo la sentenza 1409/2015 del TAR Campania: il rilascio dei titoli edilizi abilitativi non è subordinato al consenso dei condòmini poiché i loro rapporti hanno natura e rilevanza privatistica e non devono interessare l’Amministrazione locale.
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Il caso in esame riguardava la trasformazione da parte di due condomini, proprietari di due appartamenti all’interno di un condominio, di due finestre in balconi. Il tutto era stato effettuato durante i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della facciata dell’edificio, nonostante l’assemblea avesse bocciato il progetto.
I condomini avevano però correttamente presentato la SCIA relativa a tali interventi.
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Il condominio si era appellato al Comune e poi al TAR, ma i giudici hanno respinto il ricorso precisando che l’assemblea non può vietare simili interventi, a meno che questi non violino le norme del Codice Civile sull’utilizzo delle parti comuni. Allo stesso tempo la sentenza ha precisato che la Pubblica Amministrazione non può intervenire nei rapporti tra privati, cioè quelli che intercorro tra condòmini e confinanti, nel rispetto della clausola di salvaguardia generale, prevista dall’art. 11 comma 3, dpr 6 giugno 2001 n. 380, che fa salvi i diritti dei terzi.
Ad ogni modo, qualunque sia la controversia, la legge ora impone che per tutte le controversie condominiali ed i procedimenti legati ai diritti di costruzione e di proprietà ci si debba rivolgere al giudice di pace: è una delle novità del decreto di Riforma della Magistratura onoraria approvato a luglio 2017. Quindi, tutte le liti condominiali sono ora di competenza dell’ufficio del giudice di pace.
Al di là della questione permessi, in termini di spese, invece, ricordiamo che:
- è obbligatorio contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell’edificio anche per chi era condòmino al momento della delibera dei lavori;
- in caso di vendita, per i lavori eseguiti nell’anno in corso e in quello precedente è responsabile in solido con l’ex proprietario anche chi acquista l’immobile.
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