Giro di vite per gli iscritti all’Ordine degli avvocati: per rimanere nell’Albo viene richiesto di avere studio, telefono, indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata), partita IVA, polizza assicurativa e di trattare almeno cinque affari l’anno, oltre ad essere in regola con il pagamento dei contributi a ordine e Cassa di previdenza e con l’aggiornamento professionale. Si tratta di elementi volti a dimostrare che la professione avviene in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, requisiti fondamentali per rimanere nell’Albo degli avvocati, così richiesto dallo schema di decreto ministeriale concernente il “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione, a norma dell’art. 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
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Verifiche
Il Consiglio dell’Ordine circondariale, verificherà ogni tre anni che ciascuno degli avvocati iscritti all’Albo, eserciti la professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
Requisiti
Questo significa che gli avvocati dovranno essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
- essere titolare di una partita IVA attiva;
- avere l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi;
- aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
- essere titolare di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, comunicato al Consiglio dell’Ordine;
- aver assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
- avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge;
- aver corrisposto i contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine;
- aver corrisposto i contribuiti dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.
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Autocertificazione
La sussistenza dei requisiti richiesti potrà essere autocertificata ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000. Le dichiarazioni sostitutive verranno comunque sottoposte a controllo a campione.
Giovani avvocati
Per i giovani avvocati, ovvero per i primi cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo, la verifica dei requisiti non sarà svolta.
Giustificati motivi
Prevista la possibilità per giustificati motivi (oggettivi o soggettivi, come la crisi economica o problemi personali) di evitare la cancellazione dall’Albo anche in mancanza di alcuni dei requisiti richiesti. Il decreto stabilirà inoltre le modalità per la reiscrizione del professionista cancellato dall’Albo.
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Iter
Lo schema di decreto è stato inviato, per approvazione, dal Ministero della Giustizia prima al Consiglio nazionale forense, quindi al Consiglio di Stato.