L’art. 1 della Legge di Stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228), al co. 483 si occupa della detrazione per i figli a carico, intervenendo sulla disciplina precedente (art. 12, co. 1, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986), stabilendo un aumento dello sconto IRPEF teorico a partire dall’1 gennaio 2013.
=>Come calcolare le detrazioni fiscali per figli e famiglie
Per figli “a carico” si intendono tutti quelli, anche non conviventi o residenti all’estero, che non abbiano percepito nell’anno un reddito superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, comprensivo del reddito dell’abitazione principale e delle pertinenze. Le somme detraibili dall’imposta lorda vengono quindi applicate indipendentemente dall’età e della convivenza del figlio con il genitore che ne fa richiesta e riguardano figli naturali riconosciuti, adottati e affidati.
Importi teorici
- 950 euro per ciascun figlio,
- 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni,
- incremento di 400 euro per ciascun figlio portatore di handicap,
- incremento di 200 euro per ogni figlio di contribuenti con a carico più di tre figli.
Le detrazioni IRPEF vanno calcolate dal mese in cui cominciano le condizioni necessarie fino a quello in cui decadono. Il diritto alla detrazione riguarda sempre il mese intero, indipendentemente dal giorno (ad esempio se un figlio nasce alla fine di un mese, questo mese va comunque considerato per intero ai fini della detrazione).
Calcolo detrazione figli
Bisogna sottrarre all’importo di 95.000 euro il il reddito complessivo dichiarato dal contribuente e poi dividere per 95.000 euro: il risultato deve essere moltiplicato per la detrazione teorica:
Detrazione base x (95.000 – reddito complessivo) / 95.000
Esempio con 1 figlio a carico
- Maggiore di 3 anni = 950 x (95.000 – Reddito)/95.000
- Minore di 3 anni = 1.220 x (95.000 – Reddito)/95.000
- Portatore di handicap e maggiore di 3 anni = 1.350 x (95.000 –Reddito)/95.000
- Portatore di handicap e minore di 3 anni = 1.620 x (95.000 – Reddito)/95.000
Se invece si hanno più figli, l’importo di 95.000 euro va aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo: 110.000 euro nel caso di due figli a carico; 125.000 per tre figli; 140.000 per quattro, e così via.
Non scatta la detrazione se il rapporto tra i fattori è pari ad uno o minore, ossia se il reddito complessivo è maggiore o uguale a 95.000 euro (eventualmente aumentati per la presenza di altri figli).
Scatta la detrazione se il reddito risulta minore, e in questo caso si moltiplica il risultato per un quoziente dato dalle prime 4 cifre decimali arrotondate:
Detrazione reale = detrazione teorica x quoziente
Esempio: se la detrazione spetta a un solo genitore che dichiara un reddito di 31.000 euro con a carico un figlio maggiore e uno minore di tre anni, il calcolo da effettuare sarà il seguente: 2.070 (la somma delle detrazioni teoriche, cioè 950+1.120), moltiplicato per il risultato della divisione tra 110.000 (ovvero 95.000+15.000) meno 31.000 (il reddito complessivo dichiarato) diviso 110.000. Quindi 2.070x[(110.000-35.000):110.000]=1.411,36 euro di detrazione.
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Nei casi di genitori non separati legalmente né effettivamente, la detrazione viene divisa al 50% tra i due, ma può succedere che essi decidano di comune accordo di consentire la detrazione al 100% al coniuge con un reddito più alto (questa deve necessariamente riguardare tutti i figli, fanno eccezione solo quelli nati da un altro genitore), così da non perdere parte del beneficio. Se uno dei genitori è a carico dell’altro, quest’ultimo può detrarre il 100%.
Nel caso di genitori separati legalmente ed effettivamente, o di annullamento, scioglimento o cessazione civile del matrimonio e in assenza di un accordo tra i genitori che disponga diversamente, la detrazione spetta al genitore che ha l’affidamento del figlio: se congiunto la detrazione viene ripartita al 50% tra i genitori, mentre se uno dei genitori non può usufruire della detrazione, il totale di questa viene concesso all’altro genitore, che però ha l’obbligo di corrispondere a quello meno abbiente una cifra pari a quella a cui avrebbe avuto diritto.
Questa intesa non è obbligatoria, e va comunque comunicata dal genitore incapiente la volontà di attribuire all’altro l’intera detrazione, vista l’impossibilità di usufruirne da parte sua.