La manovra finanziaria porta con sé anche la misura riguardante le liti pendenti con il Fisco, per contenziosi ancora aperti alla data del 1° maggio 2011 e per importi inferiori ai 20mila euro. Un’agevolazione per la chiusura che interessa circa 170 mila liti tributarie minori tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e che porterà all’Erario entrate per 112 milioni di euro.
Lo prevede l’art. 39, comma 12 della legge 111/2011 di conversione del dl 98/2011 (manovra finanziaria 2011).
Le disposizioni contenute nel testo della manovra introducono un filtro attivo dal 2012 per il reclamo preventivo e la mediazione delle controversie fiscali sotto i 20mila euro.
Nella misura si fa riferimento alle liti sorte a seguito di provvedimenti impositivi dell’Agenzia delle Entrate.
Condizione essenzale è che il ricorso sia stato presentato entro il 1° maggio 2011 e che, ovviamente non sia stata resa una pronuncia definitiva. Altro elemento identificativo delle liti rientranti nella misura è che il valore, calcolato considerando l’importo dell’imposta oggetto di contestazione in primo grado, non sia superiore a 20 milaeuro
Sono esclusi dal calcolo gli interessi, le indennità di mora e le eventuali sanzioni. Qualora la lite sia invece relativa sanzioni non collegate al tributo, il valore è pari all’importo delle stesse.
Escluse dallo stop agevolato le liti nate per problemi di liquidazione o riscossione delle imposte dovute, o per il diniego di rimborsi o di agevolazioni.
In cosa consiste lo stop agevolato? Per importi inferiori ai 2mila euro basterà pagare la cifra forfettaria di 150 euro. Per quelle di valore superiore bisognerà versare un importo pari al:
- 10% del valore, nel caso in cui nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente;
- 50% del valore nel caso in cui sia stato il contribuente ad essere soccombente;
- 30% del valore, nel caso in cui non sia stata resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare;
In caso di soccombenza parziale l’importo da versare sarà pari al 10% della quota in cui è soccombente l’amministrazione più il 50% della quota in cui è soccombente il contribuente.
Nel caso in cui si siano già versate delle somme com previsto dalle disposizioni in materia di riscossione in pendenza di giudizio si dovrà pagare la differenza o, nel caso le somme versate siano superiori alla somma dovuta, basterà presentare la domanda. Non sono però previsti rimborsi per le somme versate in eccedenza per le liti in cui è soccombente il contribuente.
Per velocizzare invece l’iter di chiusura delle liti attualmente pendenti bisognerà effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011.
Fino alla data del 30 giugno 2012, infine, sono sospese le controversie che rientrano nella definizione, oltre ai termini per proporre ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio