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Diritti di usufrutto, rendite e vitalizi: i nuovi coefficenti

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 7 Gennaio 2015
Aggiornato 14 Gennaio 2015 09:49

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Aggiornato il tasso legale degli interessi i coefficienti per il calcolo dell'usufrutto a vita e delle rendite o pensioni ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300 il Decreto MEF 22 dicembre 2014 contenente la tabella aggiornata sulle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. L’adeguamento, necessario a fronte della modifica del saggio legale degli interessi fissata dal 1° gennaio 2015 allo 0,5% (rispetto al precedente 1%), è entrato in vigore con il nuovo anno e si applica:

  • agli atti pubblici formati;
  • agli atti giudiziari pubblicati o emanati;
  • alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione;
  • alle successioni apertesi;
  • alle donazioni.

=> Rendite finanziarie, come si applica l’aliquota del 26%

Quello che viene ritoccato è il prospetto dei coefficienti per il calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in materia di registro allegato al Tur (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro – Dpr n. 131/1986) per il calcolo delle imposte negli atti di compravendita, dove la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell’usufrutto. Più in particolare:

  • i commi 1 e 2 dell’art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia del 22 dicembre 2014 fissano nella misura di 200 volte l’annualità il multiplo per la determinazione della base imponibile delle rendite e pensioni, ai sensi dell’art. 46, comma 2, lett. a) e b) del dpr n. 131/86 (registro) e dell’art. 17, comma 1, lett. a) e b) del dlgs 346/90 (successioni e donazioni);
  • il comma 3 adegua invece la misura dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, aggiornando il prospetto allegato al dpr n. 131/86.