Abrogati con la Legge di Stabilità 2015 gli attuali incentivi alle imprese sui contratti agli apprendisti e disoccupati di lunga durata. Si tratta di diverse formule oggi in vigore che consentono alle aziende di procedere con assunzioni agevolate a tempo indeterminato – lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di CIGS, apprendisti da stabilizzare – ma alle quali dovranno dire addio se il disegno di Legge di Stabilità 2015 (cuore del Jobs Act) sarà approvato definitivamente con il testo attuale. In pratica, in relazione al contratto a tempo indeterminato la Legge di Stabilità introduce da una parte nuove agevolazioni, con uno sgravio triennale per quelli stipulati nel 2015, ma dall’altra prevede la rimodulazione degli sgravi contributivi attuali. L’articolo 1 comma 4 del disegno di legge delega sul Jobs Act affida infatti al Governo anche la razionalizzazione degli incentivi all’assunzione esistenti.
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Le nuove agevolazioni
L’articolo 12, comma 1 della Legge di Stabilità 2015 prevede uno sgravio triennale (36 mesi) dei contributi per i datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo e del lavoro domestico, relativamente alle sole assunzioni effettuate nel 2015 e a beneficio di soggetti che risultino inoccupati a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro. L’inoccupabilità dovrà essere verificata anche considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
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Poiché le assunzioni dovranno avvenire esclusivamente con contratto a tempo indeterminato, in automatico vengono esclusi gli incentivi per i contratti di apprendistato.Non solo: gli sgravi riguardano esclusivamente i contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Il limite annuo per i nuovi incentivi, inoltre, è fissato a 8.060 euro – almeno l’ultima bozza del Ddl – e l’incentivo potrà essere fruito una sola volta per ciascun lavoratore: se un soggetto è già stato assunto con lo sgravio, nel caso in cui un datore di lavoro lo voglia riassumere non potrà usufruire dell’agevolazione neanche nel caso in cui il lavoratore sia sta licenziato per non aver superato il periodo di prova. Infine, lo sgravio contributivo non è cumulabile con altre agevolazioni, esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Attuali agevolazioni abrogate
I commi 2 e 3, articolo 12 della Legge di Stabilità vanno invece ad eliminare due incentivi operativi da ormai oltre 20 anni: gli sgravi per le assunzioni di disoccupati di lunga durata e quelli per la stabilizzazione degli apprendisti.
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1) I benefici contributivi per le assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un analogo periodo sono attualmente regolati dall’articolo 8, comma 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Dal 2015 ne è dunque prevista l’abrogazione, con il conseguente addio all’agevolazione che prevede oggi uno sconto per i datori di lavoro pari al 50% (100% per imprese in aree svantaggiate) dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi INAIL, per un periodo di 36 mesi.
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2) L’incentivo per la stabilizzazione degli apprendisti è invece oggi regolato dall’articolo 7, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 4 settembre 2011, n. 167. Anche in questo caso l’abrogazione del beneficio opererà a partire dal 2015, quando i datori di lavoro non potranno più mantenere i benefici in materia di previdenza ed assistenza sociale per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.