Torna dal 2014 il regime di tassazione catastale, ripristinato con l’ultima Legge di Stabilità, quindi da quest’anno le società agricole potranno sceglierlo in alternativa al regime ordinario.
Regime di tassazione catastale
Si tratta del regime naturale per gli imprenditori individuali e le società semplici che esercitano le attività agricole elencate all’art. 32 comma 2 del TUIR, mentre è possibile su opzione per i soggetti di natura commerciale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del D.lgs. 99/2004. Il regime di tassazione del reddito su base catastale era stato introdotto con la Finanziaria 2007, come opzione al posto della tassazione a bilancio, per le società di persone (s.n.c. e s.a.s.) e le s.r.l. e le società cooperative con qualifica di società agricola, così come previsto per gli imprenditori individuali e le società semplici esercenti attività agricola. Poi la Finanziaria 2013 aveva soppresso tale possibilità. L’ultima Legge di Stabilità le ha ripristinate a partire dal 1° gennaio 2014.
Tassazione catastale dal 2014
Per effetto del ripristino:
- chi ha iniziato l’attività nel 2013 dovrà calcolare il reddito per tale anno in base al Conto economico, poi dal 2014 potrà optare per la tassazione catastale;
- le società in attività almeno dal 2012 che hanno optato per la tassazione catastale hanno potuto mantenere il regime agevolato anche nel 2013, poiché la Finanziaria 2013 aveva lasciato la possibilità alle opzioni già esercitate di continuarne l’applicazione fino al periodo successivo a quello in corso al 31/12/2014, quindi senza il ripristino della Legge di Stabilità 2014 sarebbero diventate inefficaci dal periodo d’imposta successivo.
Nel caso si scelga il regime di tassazione catastale, l’opzione va esercitata all’inizio del periodo d’imposta e va comunicata nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA (mod. IVA 2015). Una volta esercitata, l’opzione vale ed è vincolante per un triennio e dacade a decorrere dal periodo d’imposta nel quale vengono meno i requisiti.