Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 259 i due decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla compensazione dei crediti delle imprese verso la PA (vantati dalle imprese con Stato, Enti pubblici nazionali, Regioni, Enti locali e Servizio sanitario nazionale), causati dal ritardo nei pagamenti dalla PA relativamente a somministrazione, forniture e appalti, per i quali – tra l’altro – è stata varata da pochi giorni la nuova legge che recepisce la Direttiva UE in materia:
=> Leggi il D.Lgs. che obbliga imprese e PA a pagare in 30 giorni
I due nuovi decreti si riferiscono invece ad un’altra agevolazione concessa alle aziende con crediti PA, ossia la loro compensazione: le nuove misure modificano il D.M. 25 giugno 2012 cambiando le modalità con cui compensare con i debiti iscritti a ruolo i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili che le imprese vantano con le PA.
I due provvedimenti giungono subito dopo l’emanazione del decreto ministeriale che obbliga gli enti pubblici creditori a rilasciare certificazione del credito sempre in 30 giorni:
=> Leggi il D.M. per la certificazione dei crediti PA in 30 giorni
La nuova compensazione fra crediti e debiti
La compensazione da ora in poi avverrà in modo quasi automatico per i crediti verso la PA di importo superiore ai 10mila euro: l’Amministrazione con la quale l’impresa vanta il credito, infatti, è infatti chiamata a verificare che l’azienda sia in regola con il pagamento delle somme iscritte a ruolo e in caso contrario rilascia una certificazione per una somma pari alla differenza tra credito e somme a ruolo ancora dovute. Nella certificazione rimarrà comunque traccia ogni importo dovuto e certificato.
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Modifiche sono state introdotte anche per le disposizioni sul monitoraggio e per la procedura necessaria a certificare il credito verso una banca o un intermediario finanziario, che non può passare per la piattaforma elettronica attivata dal MEF.
L’altro decreto ha invece modificato le modalità per il recupero delle somme oggetto di certificazione nel caso in cui l’Ente debitore non paghi spontaneamente: questo va effettuato – previa comunicazione da parte dell’agente della riscossione al Ministero dell’Economia e delle finanze – mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente debitore a qualsiasi titolo.