Stabilire la propria residenza fiscale non sempre è scontato, soprattutto nel caso in cui quella fisica sia stata presa in un Paese estero: per evitare la doppia imposizione è dunque necessario determinare con certezza la residenza fiscale del contribuente. A far luce sui casi più controversi è stata una sentenza (n. 87/1/12) della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.
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Residenza fiscale
Per determinare la residenza fiscale di un individuo è necessario far riferimento ai suoi legami personali prima che agli interessi economici, pur ribadendo la necessità di effettuare un esame cumulativo di tutti gli elementi (il caso in esame riguardava un soggetto iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) e residente nel Principato di Monaco ma con interessi economici localizzati nel territorio italiano).
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Fonti giuridiche
Sono sostanzialmente tre le fonti giuridiche che devono trovare accordo interpretativo sulla residenza fiscale: il diritto interno, quello convenzionale e l’AIRE.
- Il diritto interno (articolo 2, comma 2, del TUIR), nel determinare la residenza fiscale di un individuo che ha trasferito la propria residenza all’estero, prende in considerazione l’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente, il domicilio e la residenza e ritiene che la sola iscrizione all’AIRE non basti per escludere la residenza fiscale in Patria.
- Il diritto convenzionale, ispirandosi all’articolo 4 del modello OCSE, applica “a cascata” una serie di regole cosiddette “tie breaker rules”, compreso il possesso di una abitazione permanente, e il domicilio quale centro di affari e interessi.
- Le direttive UE, nei casi in cui queste possano essere applicabili. In questi casi intervengono le direttive del Consiglio 83/182/CEE e 83/183/CEE volte a favorire la libera circolazione dei privati, residenti comunitari, all’interno della allora Comunità, eliminando gli scogli fiscali che esistevano precedentemente. Queste forniscono una definizione della residenza normale di un individuo: il luogo dove si permane per almeno 185 giorni all’anno, in considerazione dei legami personali e professionali.
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Viene però citato anche il caso in cui:
una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri.
In questo caso “si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un’università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale”.
Rimborso o esonero imposte
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i modelli di domanda per i non residenti in Italia che hanno diritto al rimborso o all’esonero dall’imposta italiana su redditi (così come il modello di attestato di residenza fiscale utilizzabile dai soggetti residenti in Italia per ottenere il rimborso o l’esonero dall’imposta estera). In entrambi i casi è possibile richiedere il rimborso entro 48 mesi dalla data del versamento.