Giustizia lenta: i modelli di rimborso

di Barbara Weisz

Pubblicato 7 Novembre 2016
Aggiornato 9 Novembre 2016 09:09

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Nuovi modelli di rimborso per processi di durata oltre il ragionevole: Legge Pinto sul risarcimento danni da Giustizia troppo lenta e istruzioni per la domanda di indennizzo.

Sono disponibili i modelli con cui il cittadino può farsi pagare dallo Stato gli indennizzi per la Giustizia lenta: si tratta dei rimborsi per l’irragionevole durata dei processi previsti dalla Legge Pinto (legge 89/2011). I moduli sono allegati al decreto 28 ottobre 2016 del ministero della Giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 novembre, in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 5-sexies della legge 89/2001.

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Modelli

Ci sono moduli diversi per persone fisiche, persone giuridiche, avvocato antistatario, eredi. I creditori che hanno già trasmesso istanza di rimborso utilizzando la precedente modulistica non devono fare nulla: la domanda si considera valida.

Domanda

Le istanze possono essere trasmesse in forma digitale al ministero competente: il modello rappresenta la dichiarazione, da parte del creditore, relativa all’irragionevole durata del processo. Nel modulo di domanda vanno forniti i dettagli relativi al procedimento per il quale si chiede il rimborso. Alla domanda vanno allegati copia di documento di identità, codice fiscale, e di tutti gli altri documenti menzionati nel modulo.

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Pagamento

L’amministrazione ha sei mesi di tempo per pagare: durante questo periodo, il creditore non può procedere con azioni esecutive (esecuzione forzata, notifica atto di precetto, ricorso).

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Il pagamento avviene mediante accredito sul conto corrente oppure per vaglia cambiario non trasferibile nel caso in cui la somma sia superiore a mille euro. La scelta fra le diverse opzioni va indicata barrando l’apposita casella del modulo e fornendo i dati richiesti (IBAN in caso di domiciliazione bancaria oppure domicilio per il vaglia cambiario).

Ricordiamo in estrema sintesi che il risarcimento può andare da 400 a 800 euro per ogni anno in eccesso rispetto alla durata ragionevole, che è pari a tre anni per il primo grado, due anni per il secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità.