Il DURC è sicuramente uno dei documenti nei confronti dei quali sono stati richiesti e pubblicati più chiarimenti, note e circolari con l’obbiettivo di risolvere ogni perplessità o dubbio in materia e in questi giorni è arrivato un nuovo chiarimento del Ministero del Lavoro in risposta ad un interpello del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. La risposta della Commissione interpelli, in questa circostanza, si enucleava in due sezioni principali: una prima sezione, in cui oltre a riportare la normativa vigente, si afferma che in “assenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo”; una seconda in cui si forniscono dettagli e risposte specifiche nei confronti dell’interpello.
DURC
Innanzitutto ricordiamo che il DURC è il certificato che consente di attestare la regolarità contributiva di una azienda rispetto ai suoi adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali, ovvero relativi a INPS, INAIL e Cassa Edile. Tale documento è stato più volte aggiornato, semplificato e accostato ad una serie di iniziative collaterali, come ad esempio il DURC online in relazione al D.M. 30 gennaio 2015.
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In questo contesto mutevole, la Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro ha deciso di pubblicare l’interpello n. 1 del 21 marzo 2016 che ha per oggetto la “risposta al quesito in merito all’art. 90, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 81/2008”.
Assenza DURC
L’istanza di interpello era stata sottomessa per conoscere il parere del Ministero in merito all’interpretazione da dare ai commi 9 e 10 dell’art. 90 del decreto legislativo 9/04/2008 n. 81, in tema di obblighi del committente o del responsabile dei lavori e dell’estensione della previsione che tratta dell’assenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi. In relazione a tale decreto, l’istanza intendeva conoscere se la presenza di un DURC non regolare fosse equivalente all’assenza dello stesso, ovvero sapere se i lavori potevano essere portati avanti anche se gli uffici di competenza non avessero a disposizione un DURC regolare.
=> DURC irregolare: come evitare l’irregolarità contributiva
Il Ministero ha precisato che, con riferimento alla normativa che disciplina il cosiddetto DURC online (D.M. 30 gennaio 2015), per assenza del DURC deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura online, dello stesso. Dunque:
“Se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi non viene rilasciato un “DURC irregolare” non solo perché non è previsto dal sistema di cui al D.M. in parola ma perché, ontologicamente, il DURC è solo regolare. Non a caso l’art. 2, comma 2 e l’art. 7 del D.M. 30/01/2015 fanno riferimento ad un documento generato solo dopo l’esito positivo della verifica che attesta la regolare posizione del soggetto tenuto ad effettuare i versamenti contributivi, mentre in caso di “assenza di regolarità” nell’art. 4 del citato decreto è prevista la procedura per la regolarizzazione, all’esito (positivo) della quale è possibile ottenere il rilascio del DURC”. Da questi ragionamenti consegue che il DURC “non può essere emesso in caso di irregolarità”.
DURC irregolare
Il CNI voleva inoltre sapere se, in caso di ricezione del DURC irregolare, le Amministrazioni concedenti avessero facoltà di provvedere a notificare al committente l’irregolarità, sospendendo l’efficacia del titolo abilitativo. In merito, la Commissione ritiene legittimo il fatto che
“L’Amministrazione concedente sospenda l’efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall’Amministrazione concedente stessa”.