Nel 2013 sono intervenute importanti novità normative per quanto concerne la riscossione dei crediti da parte di Equitalia. Tra le più significative, la possibilità di chiedere all’Agente della Riscossione la dilazione di pagamento della somma iscritta a ruolo fino ad un massimo di 72 rate. La soglia minima d’importo per ottenere la rateizzazione è stata elevata da 20.000 a 50.000 euro. Tra l’altro, Equitalia non può iscrivere ipoteche nei confronti del contribuente che ha chiesto e ottenuto la rateazione: l’ipoteca è iscrivibile solo se il debitore non paga due rate consecutive. In ogni caso, al momento della richiesta di rateazione il contribuente può chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti (=> Vai alla Guida Equitalia).
Pagamento debiti a rate
Il contribuente che ottiene la rateazione del proprio debito non è più considerato inadempiente e può partecipare agli appalti pubblici. La domanda di rateazione può essere presentata presso lo sportello di Equitalia competente per territorio oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di debiti superiori a 50.000 euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica del contribuente. Questi, pertanto, dovrà essere in grado di dimostrare la propria difficoltà economica presentando l’Isee, se persona fisica, o il bilancio, se società.Il contribuente che ha già chiesto e ottenuto la rateazione del debito potrà richiedere una sola volta la proroga per un massimo di ulteriori sei anni. Il mancato versamento di due rate consecutive fa perdere il beneficio della rateizzazione e il debito dovrà essere versato in un’unica soluzione (=> Scopri come rateizzare i debiti con Equitalia). Gli importi a debito per un importo complessivo inferiore a 1.500 euro possono essere compensati con crediti Irpef, Ires e Iva. Se invece il contribuente è debitore di imposta non pagata per un importo complessivo superiore a 1.500 euro non potrà compensare i crediti con i debiti ma dovrà prima estinguere i debiti erariali scaduti e iscritti a ruolo e, solo successivamente, utilizzare il credito residuo in compensazione.
Sospensione della riscossione
Se le somme richieste non sono dovute poiché, ad esempio, si è in possesso di sgravio o perché si è già provveduto al pagamento della somma, il contribuente può richiedere a Equitalia la sospensione della riscossione degli importi. La domanda può essere presentata, su specifico modulo scaricabile dal sito di Equitalia nel quale vanno riportate le motivazioni della sospensione, entro 90 giorni dalla notifica della cartella. Ad essa devono essere allegati copia del documento di riconoscimento e la ricevuta della somma pagata. Una volta ricevuta la domanda Equitalia sospenderà immediatamente l’attività di riscossione e chiederà una verifica all’ente creditore. Se entro 220 giorni il contribuente non otterrà nessuna comunicazione dall’ente creditore, le somme chieste non saranno più dovute (=> Leggi come fare domanda di sospensione ruoli).
Cartella esattoriale
La cartella di pagamento può essere annullata dal giudice tributario qualora presenti vizi di notifica, mancato rispetto dei termini di decadenza, vizi di motivazione, omessa indicazione della responsabilità del procedimento, omessa sottoscrizione, mancato rispetto della normativa in tema di riscossione frazionata, illecita iscrizione della somma nei ruoli straordinari, non conformità al ruolo e avvenuto annullamento dell’avviso di accertamento. Il termine per presentare ricorsoè di 60 giorni in caso di imposta sui redditi, imposta di registro, imposta sulle donazioni e successioni, tasse automobilistiche, canone Rai e tributi locali. Nel caso di contributi previdenziali il termine è di 40 giorni mentre in caso di sanzioni amministrative il termine è di 30 giorni (=> Approfondisci le norme sulle cartelle esattoriali).