Uno dei dubbi tipici sulle Reti di imprese è legata alla loro personalità giuridica e soggettività tributaria: a fornire chiarimenti, la circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate, che spiega le conseguenze della nuova disciplina civilistica del Contratto di Rete di imprese introdotta dal Decreto Crescita (legge 7 agosto 2012, n. 134) e dal Decreto Crescita-bis (legge 17 dicembre 2012, n. 221).
Le nuove norme hanno cambiato la fisionomia della fattispecie contrattuale delle Reti di imprese, con riflessi anche in ambito tributario.
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Le Reti dotate di fondo patrimoniale comune possono acquisire su base volontaria un’autonoma soggettività giuridica dando vita ad un nuovo soggetto di diritto, giuridicamente autonomo rispetto alle singole imprese aderenti al contratto. Tale scelta fa sì che la Rete di imprese acquisti rilevanza anche dal punto di vista tributario, divenendo un autonomo soggetto passivo di imposta ai fini IRES, IRAP e IVA.
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Reti-soggetto
Le imprese aderenti mantengono la propria soggettività tributaria prendendo il nome di “Reti-soggetto”. Queste sono pertanto soggette all’imposta sul reddito delle società (articolo 73, comma 2, del Tuir) e sono soggetti passivi IRAP in relazione all’attività esercitata (articoli 2 e 3 del Dlgs n. 446/1997).
Con riferimento alla soggettività passiva ai fini IVA (articolo 4 del Dpr n. 633/1972) le Reti-soggetto dovranno indicare nella dichiarazione di inizio attività (modello AA7/10) la natura giuridica con il codice “59 – Rete di imprese” e sarà obbligata a tenere le scritture contabili come previsto dagli articoli 14, 15 e 16 del Dpr 600/1973.
I rapporti tra imprese aderenti e Rete possono essere accumunati a quelli di natura partecipativa e sono assimilabili ai rapporti esistenti tra soci e società. La contribuzione al fondo patrimoniale deve essere trattata come partecipazione che rileva quindi sia contabilmente sia fiscalmente.
Reti-contratto
Le Reti non soggetto giuridico vengono definite “Reti-contratto”, prive anche di soggettività tributaria (come chiarito con la circolare n. 4/2011 e ribadito nella risoluzione n. 70/2011). Tutto ciò comporta che «gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti», si legge nella circolare.
«Ai fini fiscali, l’imputazione delle singole operazioni direttamente alle imprese partecipanti si traduce nell’obbligo di fatturare da parte di queste ultime ed a queste ultime, rispettivamente, le operazioni attive e passive poste in essere dall’organo comune» qualora nominato.
Diversamente accade per gli atti posti in essere dalle singole imprese o dall’“impresa capofila”, perché questi non comportano alcun effetto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto.
Per maggiori informazioni consulta la circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate