Deduzioni
Per chi aderisce al regime dei minimi, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza alle disposizioni di legge – compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare – sono deducibili dal reddito. Tuttavia, tali contributi non possono condurre ad un risultato negativo da riportare agli esercizi successivi, perché sono deducibili nei limiti del reddito sottoposto a tassazione sostitutiva.
Pertanto, i contributi previdenziali e assistenziali – dopo essere stati dedotti nei limiti di capienza del reddito determinato in base al regime dei minimi – possono essere dedotti, per l’eventuale eccedenza, dal reddito complessivo del contribuente in base all’articolo 10 del Tuir.
Semplificando, i contributi previdenziali e assistenziali si deducono dal reddito determinato secondo le regole del regime dei minimi e, nell’eventualità che l’importo complessivo dei contributi sia eccedente al reddito, l’eccedenza può essere portata in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.
Contributo integrativo
Per quanto riguarda l’obbligo di versamento all’ente di previdenza del contributo integrativo i contribuenti minimi devono provvedere ad addebitarlo in fattura commisurandolo al corrispettivo lordo dell’operazione, quindi procedere al versamento secondo i modi ordinari.
Imposta sostitutiva
Come già abbiamo avuto modo di precisare, il reddito dei contribuenti minimi si calcola dalla differenza dei ricavi e compensi effettivamente percepiti e le spese sostenute nel periodo d’imposta.
Sul reddito così determinato si applica un’imposta sostitutiva pari al 5% da versare secondo quanto dettato dalle regole stabilite per le persone fisiche.
Nel caso di impresa familiare l’imposta sostitutiva calcolata sul reddito lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari è dovuta dall’imprenditore.
Tutte le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva. Eventuali ritenute subite in eccedenza rispetto a quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva possono essere chieste a rimborso al momento della compilazione e presentazione del modello UNICO.
Il reddito assoggettato a imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente. Per questo motivo il contribuente deve effettuare un calcolo di convenienza per via di eventuali oneri deducibili o detraibili. Infatti, il reddito soggetto a imposta sostitutiva non può essere considerato per determinare il reddito utile per il riconoscimento delle detrazioni.
Acconti
I contribuenti minimi sono tenuti alla determinazione e al versamento degli acconti sull’imposta.
Questi calcolano l’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da corrispondere nell’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario senza tenere conto delle disposizioni che disciplinano il regime.
Nel caso di imprese familiari l’acconto è dovuto anche per conto dei collaboratori da parte del titolare dell’impresa, il quale deve versare l’imposta sostitutiva sul reddito d’impresa calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari.
I collaboratori familiari, pertanto, sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento limitatamente al reddito familiare.
In definitiva, per la determinazione degli acconti, il titolare deve sommare al proprio acconto determinato con il metodo storico, ossia pari al 98% dell’imposta risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente all’accesso al regime, anche il 98% dell’imposta risultante dalla dichiarazione dei propri collaboratori limitatamente alla quota parte riferibile al reddito di partecipazione all’impresa familiare.