Guida alla normativa relativa agli accertamenti esecutivi – procedimenti accelerati per la riscossione delle imposte, senza fase di emissione e notifica della cartella di pagamento – che genera molti dubbi tra i contribuenti. La norma introdotta con la Manovra Finanziaria 2010 e con il Decreto Legge n. 78/2010 (D. L. del 31 Maggio 2010 convertito con modificazioni dalla Legge 30 Luglio 2010 n. 122), recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, si pone come obiettivo quello di ridurre i tempi di riscossione di alcune imposte, come le imposte sul reddito (IRPEF), imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ed imposta sul valore aggiunto (IVA). Questo tuttavia senza ledere il diritto della tutela dell’interesse patrimoniale del contribuente, che può difendersi dal Fisco anche mediante le disposizioni del Decreto Legge del 13 Maggio 2011, n. 70, art. 7, c.d. “Decreto Sviluppo”, unitamente alla Manovra Finanziaria 2011 (Legge n. 111/2011).
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Validità degli accertamenti esecutivi
Tali normative hanno in primo luogo determinato la validità dei soli accertamenti esecutivi realizzati a decorrere dal 1° Ottobre 2011 e, in secondo luogo, hanno definito alcune caratteristiche che possono limitarne l’impiego. Ad esempio, insieme alla predetta decorrenza, l’accertamento deve inoltre contemporaneamente rispettare il vincolo di riferirsi a periodi di imposta successivi al 2007. Infine l’avviso deve inoltre contenere, secondo l’Art. 1, lettera a D.L. n. 78/2010, l’intimazione ad adempiere ed il termine entro il quale presentare ricorso, solitamente 60 giorni dalla notifica. Superato questo termine sono necessari ulteriori 30 giorni prima che l’Ufficio interessato affidi le somme “accertate” all’Agente della Riscossione per l’avvio delle procedure esecutive e, secondo quanto previsto dal Decreto Sviluppo 2010, un periodo cosiddetto di “sospensione automatica” di ulteriori 180 giorni.
Ricorso Tributario
Oltre a rimanere inerte, attendendo ulteriori analisi da parte del Fisco, il contribuente debitore può decidere di presentare il Ricorso Tributario avverso l’avviso di accertamento esecutivo, in tutela del proprio interesse patrimoniale. In questo caso si determina un’interruzione del loro pagamento e l’obbligo al versamento si determina nel caso in cui vi sia un espressa indicazione nella Sentenza del Giudice Tributario.
Sanzioni
Infine, su ciascuna voce di tributo contestato è riportata anche la relativa sanzione. Complessivamente, secondo l’art. 68 del Decreto Legislativo n. 456 del 31 Dicembre 1992, intitolato del “Pagamento del tributo in pendenza del processo”, nei “casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato”:
- per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
- per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
- per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.
Qualora il ricorso andasse a buon fine, in ultima analisi, il tributo corrisposto, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.