Il riscatto INPS dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia ai fini pensionistici offre ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, la possibilità di valorizzare i relativi contributi, anche precedenti al 31 dicembre 1996 (articolo 1, comma 789 della legge 296/2006). Questo consente di raggiungere prima i requisiti per la pensione.
Per fare domanda, però, è necessario che il periodo di aspettativa in questione sia documentato; inoltre, il lavoratore deve poter dimostrare, sempre presentando idonea documentazione (articolo 3 del Dm 21 Luglio 278/2000), i gravi motivi di famiglia.
Aspettativa per motivi di famiglia: come funziona
L’aspettativa per cui si chiede il riscatto – al di fuori di permessi mensili riconosciuti dalla legge 104 – può durare al massimo due anni, anche non continuativi, e deve essere motivata da gravi motivi di famiglia, esplicitati dall’articolo 2 del decreto ministeriale 21 luglio 2000:
- necessità derivanti dal decesso di una delle persone che fanno parte della stessa famiglia anagrafica (che risulta dallo stato di famiglia);
- situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza di un familiare (che fa parte dello stesso stato di famiglia);
- situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
- le seguenti patologie, riferite e un membro della famiglia anagrafica: patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale (incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica), derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche.
Durante l’aspettativa si conserva il posto di lavoro ma non si ha diritto alla retribuzione, né si può svolgere altro tipo di attività lavorativa.
=> Aspettativa per ricongiungimento familiare
Domanda riscatto aspettativa
La facoltà di riscatto è esercitabile nel limite di due anni nell’arco della vita lavorativa.
La domanda di riscatto di periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia (articolo 1, comma 789, legge 27 dicembre 2006, n. 296) si presenta alla sede INPS competente per residenza, allegando la documentazione necessaria.
Possono chiedere il riscatto:
- i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
- gli iscritti a una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- gli iscritti alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati;
- gli iscritti ai fondi speciali, sostitutivi, esclusivi gestiti dall’INPS.
L’onere di riscatto, interamente a carico del lavoratore, è notificato dall’INPS tramite raccomandata, assieme al provvedimento di accoglimento della domanda, contenente tutte le modalità e i termini per il versamento, che può essere anche rateale.
Il pagamento dell’onere si effettua utilizzando l’Avviso di Pagamento PagoPA.