Dichiarazione precompilata 2015: guida, modello 730 e istruzioni

di Barbara Weisz

Pubblicato 2 Dicembre 2014
Aggiornato 18 Gennaio 2015 08:37

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Guida alla dichiarazione precompilata del 730/2015: dall'Agenzia delle Entrate bozza di modello con istruzioni di compilazione e procedura completa per contribuenti, sostituti d'imposta, CAF e professionisti.

Pubblicate le bozze del modello 730/2015 con le istruzioni complete per presentare la dichiarazione dei redditi precompilata. La scadenza per la sua presentazione resta confermata al 7 luglio, valida in tutti i casi: inoltro telematico dal sito dell’Agenzia delle Entrate, presentazione al sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato. Vediamo di seguito la guida in dettaglio per tutti i soggetti coinvolti.

=> Scarica la bozza online del Modello 730/2015

=> Scarica le istruzioni del Modello 730/2015

Contribuenti interessati

Nel 2015, il 730 precompilato è riservato a lavoratori dipendenti e pensionati che hanno presentato il 730/2014 e ricevuto dal sostituto d’imposta (azienda o istituto previdenziale) la Certificazione Unica 2015 (che da quest’anno sostituisce il CUD) con le informazioni sui redditi da lavoro dipendente e assimilati o da pensione percepiti nell’anno 2014. Viene predisposto anche per i contribuenti in possesso del CU2015 che quest’anno hanno presentato il modello UNICO Persone Fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il 730, o che dopo il 730/2014 hanno presentato un UNICO PF 2014 compilando i quadri RM, RT e RW.

Esclusi

Sono esclusi dalla dichiarazione precompilata 2015 i contribuenti che nel 2014 hanno presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali – al momento dell’elaborazione della dichiarazione precompilata – è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata (ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).

=> Introduzione al 730/2015 precompilato

Dati del Modello

  • Dalla Certificazione Unica: reddito, ritenute IRPEF, trattenute di addizionali, compensi di lavoro autonomo occasionale, familiari a carico.
  • Dalle comunicazioni dei soggetti che erogano mutui, imprese di assicurazione ed enti previdenziali: interessi passivi di mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali.
  • Dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: oneri che danno diritto a detrazioni pluriennali, come spese per recupero del patrimonio edilizio, crediti d’imposta ed eccedenze riportabili.
  • Dall’Anagrafe tributaria: dati come i versamenti con modello F24 e contributi per lavoratori domestici.

In tabella, le informazioni utilizzate dall’Agenzia per il 730 precompilato e le relative fonti.

Dati da inserire nel 730 Fonte
Frontespizio Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
Prospetto familiari a carico Certificazione Unica
Quadro A – Redditi dei terreni Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Anagrafe tributaria
Quadro B – Redditi dei fabbricati Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Anagrafe tributaria
Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati Certificazione Unica
Quadro D – Altri redditi Certificazione Unica
Quadro E – Oneri e spese Certificazione Unica
Quadro F – Eccedenze, acconti e altri dati Certificazione Unica e Anagrafe tributaria (pagamenti con il Mod. F24)
Quadro G – Crediti d’imposta Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente

 

Dichiarazione 2015 online

Dal 15 aprile, sul sito online dell’Agenzia delle Entrate sarà disponibile un’apposita sezione dalla quale il contribuente potrà accedere tramite PIN al proprio 730 precompilato. Oltre al modello 730/ sarà possibile visualizzare:

  • liquidazione: rimborso erogato dal sostituto d’imposta e/o trattenute in busta paga.
  • modello 730-3 con dettaglio dei risultati della liquidazione.
  • prospetto con indicazione sintetica di redditi e spese nel 730 precompilato e fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione.

Per accedere, è possibile richiedere il codice PIN dell’Agenzia delle Entrate dal sito internet, tramite contact center telefonico (848.800.444, al costo di una telefonata urbana) o allo sportello, con un documento di identità.

Prospetto

L’Agenzia non inserirà nel 730 dati incompleti (es.: immobile senza destinazione d’uso nota) collocandoli invece nel prospetto, per consentire al contribuente di procedere con la verifica ed eventualmente indicarli manualmente nel 730 precompilato. Nel prospetto sono evidenziate anche le informazioni incongruenti che richiedono verifica del contribuente (es.: interessi passivi di ammontare superiore a quelli indicati nella dichiarazione precedente).

Integrazione 730 online

Se il contribuente presenta la dichiarazione precompilata 2015 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, deve indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio (l’azienda o l’istituto di previdenza), compilare la scheda per la destinazione dell’8, 5 e 2 per mille IRPEF (anche se non esprime scelta), verificare che i dati siano corretti e completi. Nel caso in cui non ci siano correzioni o integrazioni da fare, il contribuente accetterà il 730 precompilato senza modifiche. In caso contrario, può aggiungere o modificare qualcosa, come ad esempio le spese mediche. A questo punto sarà elaborate e fornito il nuovo modello 730 (ed anche il nuovo 730-3) con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche.

=> Dichiarazione Precompilata: come integrare il 730/2015

Presentazione 730

Una volta accettato o modificato, il 730 può essere trasmesso online (con ricevuta di avvenuta presentazione). Se, dopo l’invio, il contribuente si accorge di aver commesso errori, può effettuare rettifiche con le stesse modalità previste per il 730 ordinario.

=> 730 precompilato: il modello 2015 da integrare

La presentazione tramite sostituto d’imposta è riservata a dipendenti e pensionati che ne hanno ricevuto la disponibilità entro il 15 gennaio. Il contribuente consegna la delega per l’accesso a 730 precompilato e 730-1, in busta chiusa con la scelta del 2, 5 o 8 per mille, con la dicitura “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef“, oltre a cognome, nome e codice fiscale del dichiarante (chi presenta dichiarazione congiunta, deve inserire le schede di destinazione in un’unica busta su cui sono riportati i dati del dichiarante). Per la presentazione tramite CAF o professionista abilitato, bisogna consegnare delega di accesso al 730 precompilato e busta con 730-1 e la consueta documentazione per verificare la conformità dei dati in dichiarazione, conservandone l’originale (fino al 31 dicembre 2019); il titolare dell’assistenza fiscale ne conserva copia da trasmettere, se richiesta, all’Agenzia delle Entrate. Ecco i documenti da esibire:

  • Certificazione Unica e altri documenti sulle ritenute,
  • scontrini, ricevute, fatture e quietanze che provano le spese sostenute, ad esclusione di quelle già note al sostituto d’imposta e della documentazione sugli oneri detraibili già considerati dal sostituto d’imposta per calcolare imposte e conguagli;
  • attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;
  • modello UNICO in caso di crediti per cui è stato chiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il CAF o professionista consegna al contribuente copia della dichiarazione, prospetto di liquidazione e modello 730-3, elaborati. Nel prospetto sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute, i futuri rimborsi erogati dal sostituto d’imposta e le trattenute.

Dichiarazioni infedeli

Il CAF o professionista verificano la correttezza dei dati dichiarati e rilasciano apposito visto di conformità. In caso di visto infedele, il soggetto che effettua l’assistenza fiscale paga una somma pari imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti a seguito dei controlli formali dell’Agenzia delle Entrate, sempre che non sia stato indotto da condotta dolosa del contribuente. Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa viene trasmessa una dichiarazione rettificativa o una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, ci si limiterà alla sola sanzione.

I controlli

La norma prevede che, se il contribuente non modifica e non integra il 730 precompilato, o effettua correzioni che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta, non sarà sottoposto a controlli. Se il modello è presentato tramite CAF o professionista, i controlli saranno effettuati su questi ultimi. L’Agenzia delle Entrate può sempre chiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti per fruire di agevolazioni.