Alcuni Comuni (nessuno fra i Capoluoghi di Regione) hanno azzerato la TASI, altri chiedono il tributo sui servizi indivisibili ai proprietari di prime case in sostituzione dell’IMU (caso più frequente), altri ancora non chiedono agli inquilini la quota a loro carico della tassa sugli immobili. Vediamo dunque cosa prevedono le norme in materia di azzeramento TASI e come le hanno applicate i Comuni in vista della scadenza del 18 ottobre, con una mappa delle amministrazioni in cui la TASI sarà zero.
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Aliquote IMU e TASI
Per comprendere le opzioni di azzeramento TASI, serve ricordare la norma generale sulle aliquote: la Legge di Stabilità 2014 (comma 676, articolo unico, legge 147/2013) prevede che sulla TASI gravi un’aliquota standard dello 0,1%, che i Comuni possono ridurre fino all’azzeramento; il comma 677 prevede che possano anche alzarla fino a un massimo dello 0,25% sulle prime case, mentre per gli altri immobili il vincolo è che la somma IMU + TASI non possa superare l’1,06%. Infine, c’è la maggiorazione dello 0,08%, introdotta dal Dl 16/2014, che però può essere applicata solo a una delle due fattispecie di immobili (o prime case o altri immobili) o spalmata su entrambe. Il pratica il Comune può: portare la TASI prima casa allo 0,33% o la somma TASI+IMU sugli altri immobili all’1,14%; dividere la maggiorazione portando l’aliquota prima casa a 0,29% e la somma TASI+IMU a 1,1%.
TASI zero: opzioni del Comune
- Azzeramento TASI sia prima casa sia sugli altri immobili.
- TASI allo zero per mille sulla prima casa (azzeramento senza tributo) e aliquota positiva sui altri immobili (tributo da versare), fino a un importo massimo TASI+IMU dell’1,14%.
- TASI prima casa con aliquota positiva e a zero per mille sugli altri immobili (sui quali, quindi, si applicherà solo l’IMU, al massimo pari all’1,06%).
- TASI prima casa con aliquota positiva e agevolazioni che, per alcune categorie di immobili, di fatto possono azzerare la tassa (es.: Milano e Roma).
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TASI zero: mappa dei Comuni
I casi in cui è stata azzerata la tassa sulle abitazioni principali sono pochi, fra cui Positano (SA), San Lorenzo Bellizzi (CS), Casacalenda (CB), Campli (TE), Sassofeltrio (Pesaro Urbino), Thiesi (Sassari) e altri 27 Comuni in provincia di Brescia. Ci sono poi i casi in cui si paga la TASI sulla prima casa, ma non quella sugli altri immobili. Fra i Capoluoghi di Regione succede a Catanzaro, Trieste, Campobasso, Palermo, Firenze, Perugia. Fra le altre grandi città a Catania, Padova, Prato, Reggio Calabria. Fra i casi particolari, Trieste azzera la TASI per tre anni a PMI e studi professionali costituiti dopo il 3 settembre 2014, data di approvazione della delibera.
E’ impossibile fornire una mappa esaustiva di queste amministrazioni, visto che le delibere valide per l’acconto di ottobre sono oltre 5mila. Il consiglio per il contribuente è sempre lo stesso: controllare online, sul sito del Comune o sull’elenco del Ministero delle Finanze cosa prevede la delibera del Comune, per verificare le regole e l’eventuale azzeramento TASI.
Detrazioni e azzeramento TASI
Nei Comuni che prevedono un’aliquota TASI sulla prima casa ma anche agevolazioni, il contribuente deve fare i calcoli: è possibile che la detrazione eventualmente prevista per la propria tipologia di immobile azzeri la tassa. Esempi: Trieste prevede una TASI allo 0,12% sulle prime case, ma solo se la rendita catastale è sopra i 300 euro. Quindi, le prime case con rendita catastale fino a 300 euro sono esenti. A Roma è previsto una detrazione proporzionale alla rendita, che può comportare il medesimo risultato.
TASI zero per inquilini
Per quanto riguarda gli inquilini, chi vive in affitto in un Comune con TASI zero sugli immobili diversi dalla prima casa allora non pagherà la quota inquilino. E’ il caso di Campobasso, Catanzaro, Firenze, Perugia, Trieste. Se però, anche in queste città, l’inquilino vive nella prima casa del proprietario, dovrà invece pagare la propria quota, in base all’aliquota sulla prima casa.
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La norma prevede che la quota TASI a loro carico (tra il 10% e il 30%) sia stabilita dal Comune. Se nella delibera non è prevista alcuna esenzione ne è contenuta alcuna scelta, allora si applica il 10%, in base all’imponibile TASI del proprietario (in genere “altre abitazioni”). In parole semplici, l’aliquota corretta sarà in generale quella delle abitazioni locate dove è prevista, oppure quella degli immobili diversi dalla prima casa. Sempre che nel Comune non sia prevista TASI zero sull’immobile corrispondente a quello abitato in locazione.