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Conguagli IRPEF e rimborsi IMU

di Barbara Weisz

15 Giugno 2017 10:55

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IRPEF rimborsata subito a dipendenti e pensionati, entro gennaio 2018 se oltre i 4mila euro, possibile la compensazione con IMU e TASI: come funzionano i rimborsi fiscali.

Il rimborso IRPEF da 730 per dipendenti e pensionati arriva con le buste paga o il cedolino pensione di luglio e agosto, nell’arco di quattro mesi per chi non ha un sostituto d’imposta o nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate debba effettuare controlli preventivi (ad esempio, quando il rimborso fiscale supera i 4mila euro). In alternativa, è possibile utilizzare le somme in compensazione per pagare IMU e TASI o altre imposte. Nel caso in cui il contribuente abbia invece pagato in eccesso le tasse sugli immobili IMU e TASI, dovrà chiedere il rimborso entro cinque anni. Vediamo di seguito una breve guida ai conguagli IRPEF e agli altri rimborsi fiscali.

=> 730 precompilato e rimborso IRPEF

Conguaglio IRPEF

Il contribuente quando compila la dichiarazione dei redditi sceglie come utilizzare l’eventuale somma che risulta a credito. Può chiedere il rimborso, oppure utilizzare le somme in compensazione per pagare IMU, TASI e altre imposte che si versano utilizzando il modello F24. Chi sceglie il rimborso, e ha un sostituto d’imposta, riceverà le somme nel corso dell’estate. Per la precisione, i lavoratori dipendenti con la busta paga di luglio, i pensionati con il cedolino di agosto. Se però il contribuente chiede un rimborso fiscale superiore ai 4mila euro, l’Agenzia delle Entrate ha quattro mesi di tempo dal termine della dichiarazione per effettuare controlli (quindi, fino al 24 novembre). In questo caso, quindi, il rimborso è erogato entro il sesto mese successivo alla data entro la quale bisogno presentare la dichiarazione (il 24 luglio per il 730): in pratica, il conguaglio arriva entro il 24 gennaio 2018.

=> Controlli preventivi sui 730

Se il contribuente sceglie il rimborso tramite sostituto d’imposta e quest’ultimo non effettua il pagamento, si può farne richiesta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo di residenza. In questo caso, occorre allegare una certificazione con cui il datore di lavoro o l’ente pensionistico attesti di non aver eseguito il conguaglio e di non aver, quindi, rimborsato le imposte.

Per quanto riguarda invece il modello Redditi persone fisiche (che dal 2017 sostituisce Unico), si indica nel quadro RX l’opzione di voler ricevere il rimborso a credito oppure riportarlo nella dichiarazione dell’anno successivo o ancora utilizzarlo in compensazione per versare altri tributi, come appunto IMU e TASI.

Rimborsi fiscali

Per tutti gli altri casi di rimborso fiscale, bisogna presentare una domanda in carta semplice all’Agenzia delle Entrate, allegando versamenti eseguiti e certificazioni. Il Fisco risponde accogliendo la domanda, oppure respingendola (in questo caso, si può fare ricorso alla commissione provinciale entro 60 giorni). Se non arriva risposta, vale la regola del silenzio-rifiuto, per cui dopo 90 giorni il contribuente può presentare ricorso.

Il rimborso accordato può essere versato: direttamente sul conto corrente, in contanti presso gli uffici postali (per somma inferiore ai mille euro), tramite vaglia della Banca d’Italia.

C’è infine il caso delle imposte sugli immobili, IMU e TASI, e delle altre tasse che vengono pagate ai Comuni: se il contribuente versa imposte in eccesso, deve presentare la richiesta di rimborso all’ente locale, utilizzando appositi moduli. Questa domanda di rimborso va presentata entro cinque anni dal versamento. Il Comune effettua i controlli e risponde, con accettazione o rifiuto, entro 180 giorni, inviando al comunicazione anche al ministero delle Finanze. Sarà quest’ultimo ad effettuare il rimborso, attraverso bonifico sul conto corrente, assegno circolare Banca d’Italia, contante da riscuotere presso la Banca d’Italia.