Prestazione occasionale: tasse e ritenute

di Noemi Ricci

Pubblicato 26 Luglio 2016
Aggiornato 2 Agosto 2016 08:17

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Ritenuta d’acconto per prestazioni occasionali: cos'è, come funziona, vantaggi e svantaggi per lavoratore e datore di lavoro.

In caso di prestazione occasionale, o collaborazione occasionale, il datore di lavoro può optare per il pagamento del lavoro svolto mediante ritenuta d’acconto al 20%. Il vantaggio è quello di poter pagare per una prestazione occasionale anche un collaboratore professionista anche se non possiede la partita IVA, purché si rispettino i vincoli di legge in termini di tempi e i limiti di compenso.

=> Lavoro occasionale, niente ritenuta per rimborso spese

Burocrazia

A livello burocratico per il datore di lavoro la collaborazione occasionale non è molto differente dalla collaborazione a partita IVA, l’aggiunta dell’onere di anticipare la ritenuta d’acconto tramite F24.

Il collaboratore occasionale da parte sua deve consegnare al committente, la ricevuta della prestazione occasionale con la ritenuta d’acconto. La ricevuta deve contenere le seguenti informazioni:

  • data e n° della ricevuta;
  • dati del collaboratore: nome, cognome, indirizzo e codice fiscale;
  • dati del committente: codice fiscale e partita IVA;
  • descrizione dell’attività prestata dal collaboratore;
  • importo del compenso lordo pagato;
  • importo della ritenuta d’acconto applicata, solitamente il 20%;
  • importo netto (lordo – ritenuta d’acconto).
  • eventuale marca da bollo di 2 euro, da apporre se l’importo supera i 77,47 euro.

=> Ritenuta fiscale sui compensi: aliquote e calcolo

Vincoli

I vincoli imposti dalla norma per il pagamento di prestazioni occasionali sono di non superare il compenso massimo di 5.000 euro l’anno. Nel caso in cui il collaboratore non superi, nel totale dei compensi annui, tale importo non sono dovuti i contributi INPS, diversamente vanno versati contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS (2/3 a carico del committente) sulla parte eccedente i 5000 euro. In più la prestazione:

  • non deve essere un’attività abituale;
  • non deve essere considerata come attività professionale;
  • non deve svolgersi con continuità;
  • non deve essere intesa come attività coordinata.

In termini di limiti temporali, prima dell’entrata in vigore del Jobs Act, la collaborazione con uno stesso committente non poteva essere perpetrata per oltre 30 giorni nello stesso anno solare. Il  D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) ha poi abrogato le collaborazioni occasionali di cui all’art. 51 del D.Lgs n. 276/2003, confermando la normativa del lavoro autonomo occasionale e ampliando l’applicabilità del lavoro accessorio.

A partire dal 25 giugno 2015, pertanto, per avvalersi di tali prestazioni a carattere saltuario, è possibile scegliere tra lavoro occasionale accessorio o lavoro autonomo occasionale. Si deve trattare comunque di un rapporto di collaborazione occasionale genuina quindi caratterizzata da:

  • assenza di vincoli di orario;
  • libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore;
  • raggiungimento di un risultato;
  • compenso determinato in funzione dell’opera eseguita o del servizio reso e privo pertanto del carattere della periodicità;
  • assunzione del rischio economico da parte del lavoratore;
  • unicità della prestazione.

=> Collaborazioni in azienda, regole e ispezioni 2016

Da sottolineare inoltre che i compensi versati con ritenuta d’acconto determinano l’impossibilità di accedere agli ammortizzatori sociali come la DIS-COLL in caso di perdita involontaria del lavoro.