Una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale ha chiarito definitivamente che il canone RAI non è dovuto in caso di possesso di monitor destinati alla video-sorveglianza. Questo perché l’imposta radiotelevisiva si versa solo per gli apparecchi in grado di ricevere le emissioni televisive, ovvero dotati di sintonizzatore. I monitor dei computer, se privi di sintonizzatore, non rientrano negli apparecchi soggetti al canone RAI, dunque neanche quelli che trasmettono video perché collegati con il sistema a circuito chiuso di videosorveglianza.
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Il caso esaminato dalla CTP riguardava un accertamento effettuato da un funzionario della Guardia di Finanza, il quale aveva chiesto la ricevuta del pagamento del canone speciale di abbonamento televisivo ad una banca, nella quale erano presenti dei monitor di sorveglianza.
Lo stesso vale anche per i teleschermi su cui vengono proiettati video pubblicitari per i clienti.
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Per gli apparecchi che non possono essere considerati televisivi, non essendo dotati dei necessari accessori per vedere le trasmissioni radiotelevisive (sintonizzatore, scheda video TV e così via) va da sé che il canone RAI non è dovuto.