Conto alla rovescia per i lavoratori a chiamata che vogliono versare i contributi volontari ai fini della pensione per gli anni 2003-2012: il termine ultimo è il 20 settembre. Questa scadenza è stata fissata con la Circolare INPS n.33 del 20 marzo scorso, che applica le regole sui versamenti integrativi della contribuzione obbligatoria nei periodi di lavoro intermittente.
Scadenze
Il termine di presentazione della domanda di regola è il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi di lavoro validi per i versamenti delle differenze contributive (es.: per il 2013 la domanda andava presentata entro il 31 luglio scorso). Ma, per i periodi lavorati nelle annualità precedenti al 2013 (e successivi al 2003, anno del Dlgs 276/2003, che regolamenta il contratto di lavoro intermittente), bisogna presentare la richiesta entro sei mesi dalla circolare INPS, quindi entro il 20 settembre prossimo.
Domanda
La domanda di integrazione contributiva va presentata da coloro che dal 2003 al 2012 abbiano percepito retribuzioni inferiori a quella convenzionale. Non serve alcun requisito contributivo: il lavoratore riceverà in seguito alla domanda l’autorizzazione al versamento e il bollettino MAV da utilizzare attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Per via telematica tramite PIN INPS, sezione “Servizi Online – Per tipologia di utente – Cittadino – Versamenti Volontari“.
- Via telefono tramite Contact Center Multicanale, identificandosi tramite PIN e codice fiscale.
- Tramite intermediari abilitati (CAF, commercialisti ecc).
Nella domanda bisogna indicare i periodi di lavoro e/o di disponibilità per i quali l’interessato intende effettuare il versamento integrativo. Norme di riferimento, chiarimenti e modalità sono quelle contenute nella citata circolare.
Contratto e versamenti
Il contratto intermittente riguarda:
«prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi», oppure «periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno».
E’ ammesso per un periodo massimo di 400 giorni di effettivo lavoro in tre anni: se si supera questo tetto scatta la trasformazione a tempo pieno e indeterminato. Non si può applicare per sostituire lavoratori in sciopero, oppure in aziende che per le stesse mansioni abbiamo operato licenziamento nei sei mesi precedenti, o ancora in imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. L’articolo 36, comma 7 del Dlgs 276/2003 prevede il diritto al versamento volontario della differenza contributiva relativa ai periodi in cui hanno si è percepita una retribuzione inferiore a quella convenzionale ai fini previdenziali. Ecco quali sono:
Anno | Retribuzione minima settimanale | Minimale di retribuzione annua | Aliquota Ivs |
2014 | 200,35 euro | 10.418,20 euro | 32,37% |
2013 | 198,17 euro | 10.304,84 euro | 32,37% |
2012 | 192,40 euro | 10.004,80 euro | 31,87% |
2011 | 187,34 euro | 9.741,68 euro | 31,87% |
2010 | 184,39 euro | 9.588,28 euro | 31,37% |
2009 | 183,10 euro | 9.521,20 euro | 31,37% |
2008 | 177,42 euro | 9.225,84 euro | 30,87% |
2007 | 174,46 euro | 9.071,92 euro | 30,87% |
2006 | 171,03 euro | 8.893,56 euro | 30,07% |
2005 | 168,17 euro | 8.744,84 euro | 30,07% |
2004 | 164,87 euro | 8.573,24 euro | 29,57% |
2003 | 160,85 euro | 8.364,20 euro | 29,57% |