La decontribuzione al 50% per i datori di lavoro che assumono disoccupati ultracinquantenni – incentivo introdotto dalla Riforma Lavoro 2012 (commi da 8 a 11 dell’articolo 4 della legge 92/2012) e regolamentato dalla circolare INPS 111/2013 – continua ad essere applicabile dalle imprese essendo strutturale e può riguardare anche quei lavoratori over 50 che non rientrano nei requisiti per il reddito di cittadinanza, restando dunque fuori dai relativi incentivi all’assunzione.
N.B. Solo per il biennio 2021-2022, è prevista la decontribuzione al 100% per le donne assunte a tempo indeterminato (Legge di Bilancio 2021, art.1, commi 16, 17 e 18, nel limite massimo di 6mila euro) e per le trasformazioni del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
Assunzione agevolate di over 50
Le assunzioni agevolate ex lege Fornero, sempre applicabili (al 50%) riguardano lavoratori e lavoratrici con almeno 50 anni di età disoccupati da almeno 12 mesi. Il contratto può essere a tempo indeterminato o determinato, sono ammesse anche le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti contratti agevolati, i contratti in somministrazione, le assunzioni in part-time e i rapporti di lavoro subordinato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. La durata dell’incentivo assunzioni over 50 cambia a seconda della tipologia di contratto:
- 18 mesi per il tempo indeterminato e per le trasformazioni,
- 12 mesi per i contratti a termine (anche in caso di proroga).
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L’incentivo spetta anche nel caso in cui la stessa azienda riassuma un disoccupato che precedentemente era stato un proprio dipendente, purché sussista il requisito dei 12 mesi di disoccupazione. E’ invece escluso nel caso in cui sia effettuata in attuazione di un obbligo preesistente, derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
L’incentivo si applica anche nei casi di assunzione a tempo indeterminato di un proprio dipendente a termine. Ecco come si fa il calcolo nel caso della trasformazione. La regola è che questa debba avvenire entro la scadenza del precedente beneficio. Quindi, ad esempio, nel caso di trasformazione di un contratto a termine incentivato, con trasformazione al termine del precedente contratto, non spetta nessun incentivo. Se invece la trasformazione è effettuata prima della fine del contratto, allora si applica l’incentivo. Supponiamo che il precedente rapporto fosse di 15 mesi e la trasformazione sia avvenuta nel decimo mese, l’incentivo si applica fino al 18 mese del complessivo rapporto (ovvero calcolando anche i dieci mesi del contratto a termine).
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L’incentivo è subordinato a una serie di pre-requisiti da parte dell’azienda: obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, condizioni generali di compatibilità con il mercato interno. L’incentivo spetta al datore di lavoro solo se l’assunzione realizza un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.