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Licenziamento e Riforma Articolo 18: le esenzioni

di Barbara Weisz

Pubblicato 8 Maggio 2013
Aggiornato 6 Agosto 2013 14:54

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Le nuove regole sui licenziamenti introdotte dalla Riforma del Lavoro Fornero non valgono per fare ricorso contro sentenze precedenti alle novità sull'articolo 18: le indicazioni della Cassazione.

Le nuove regole sul licenziamento della Riforma del Lavoro non valgono per i processi in corso: almeno, non per quelli che sono già in Cassazione. Lo stabilisce la Suprema Corte, respingendo il ricorso di una società a cui i giudizi di primo e secondo grado avevano addebitato un licenziamento illegittimo – risalentr al 2001 – imponendo il reintegro (previsto per le vecchie regole sul licenziamento, nelle aziende sopra i 15 dipendenti). I ricorrenti proponevano l’applicazione della Riforma Fornero – nel frattempo intervenuta – auspicando un diverso giudizio sulla necessità di reintegro. Secondo la Cassazione, tuttavia, la Riforma non è applicabile ai processi in corso (=>Leggi: Il licenziamento dopo la Riforma del Lavoro).

Non solo il nuovo articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori impone oggi un approccio diverso alla qualificazione giuridica dei fatti, ma un’interpretazione diversa risulterebbe oggi in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, la Costituzione (art. 111, sul giusto processo), la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (art.6, sul processo equo) e la Carta europea dei diritti fondamentali (art. 47).

Sentenza della Cassazione

La riforma del Lavoro, argomenta la Cassazione, ha introdotto una «nuova, complessa e articolata disciplina dei licenziamenti che ancora le sanzioni irrogabili per effetto della accertata illegittimità del recesso a valutazioni di fatto incompatibili non solo con il giudizio di legittimità, ma anche con una eventuale rimessione al giudice di merito, che dovrà applicare uno dei possibili sistemi sanzionatori conseguenti alla qualificazione del fatto (giuridico) che ha determinato il provvedimento espulsivo». Attenzione, significa due cose: non solo le nuove regole non possono essere utilizzate per “bocciare” in Cassazione provvedimenti di reintegro basati sul vecchio articolo 18, ma il concetto deve applicarsi anche al giudizio di merito. Di fatto, quindi, il nuovo articolo 18 secondo la Cassazione non ha effetto retroattivo, e non può applicarsi ai processi già in corso (confronta con le sentenze sull’articolo 18).

Applicazione della Riforma Lavoro

La sentenza fornisce una esemplificazione delle novità introdotte dalla riforma, mettendone in luce i cambiamenti sostanziali dal punto di vista giuridico. Il nuovo sistema, si legge, «prevede distinti regimi di tutela a seconda che si accerti la natura discriminatoria del licenziamento, l’inesistenza della condotta addebitata, ovvero la sua riconducibilità a quelle punibili solo con una sanzione conservativa». Persiste il diritto del lavoratore a essere reintegrato nel posto di lavoro e a ottenere pieno risarcimento del danno (fra cinque e 12 mensilità). Ma nei casi previsti dal nuovo comma 5 dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, il licenziamento illegittimo prevede solo una tutela risarcitoria, da 12 a 24 mensilità (licenziamento senza reintegro: leggi quando si applica).

Quadro legislativo sui licenziamenti

  • Licenziamento discriminatorio: previsto sempre il reintegro, anche nelle aziende sotto i 15 dipendenti e anche per i dirigenti, più il risarcimento. Il lavoratore mantiene il diritto, nel caso in cui non voglia tornare a lavorare in azienda, a sostituire il reintegro con un’indennità pari a 15 mensilità (deve chiederlo entro 30 giorni dalla sentenza).
  • Licenziamento disciplinare: può essere per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. In entrambi i casi, se l’azienda ha almeno 15 dipendenti, resta il diritto al reintegro e al risarcimento (al massimo, 12 mensilità), ma solo se l’illegittimità è provocata da insussistenza del fatto contestato o da un fatto punibile con una sanzione conservativa, in base ai contratti collettivi o ai codici  disciplinari applicabili. Per qualsiasi altro motivo di illegittimità di un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il reintegro invece non c’è più, sostituito da un’indennità fra 12 e 24 mensilità (leggi: licenziamento per giustificato motivo).
  • Licenziamento economico: è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quello maggiormente cambiato dalla riforma. In questo caso, a meno che il giudice non accerti una manifesta insussistenza del fatto (unico caso in cui si può prevedere il reintegro), scatta sempre il risarcimento, fra le 12 e le 24 mensilità. La norma impone una serie di novità procedurali, introducendo una specifica procedura conciliativa obbligatoria (vedi come funziona).