La ricongiunzione dei contributi previdenziali con la Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012, articolo 1, commi 238- 248) ha smesso di essere onerosa ma ha introdotto regole diverse per i due seguenti gruppi di contribuenti:
1. Lavoratori ex-Inpdap passati al privato prima del 30 luglio 2010 – ricongiunzione di nuovo gratuita e con calcolo della pensione secondo le vecchie regole (anche con retributivo se aventi diritto) a condizione che non abbiano ancora cominciato a percepire la pensione e che ne facciano domanda entro il 28 dicembre 2013 (a un anno dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità).
La data spartiacque è quella dell’entrata in vigore della “famigerata” legge 122/10 che aveva reso a pagamento la ricongiunzione dei contributi previdenziali di chi era passato dal pubblico al privato dal 1° luglio 2010 (leggi di più).
2. Tutti gli altri lavoratori passati dal pubblico al privato – ricongiunzione gratuita solo per conseguire la pensione di vecchiaia (escluse invalidità, superstiti) e con nuovo calcolo cumulativo meno vantaggioso, simile alla totalizzazione (calcola come si totalizzano i contributi).
Le diverse gestioni fanno un proprio calcolo pro-quota in base alle proprie regole e applicando il sistema contributivo per i periodi di anzianità successivi al primo gennaio 2012, come imposto dalla Riforma Fornero: solo alla fine si fa la somma.
La ratio dell’intervento è chiaro: eliminare, per quanto possibile, il pasticcio creato nel 2010, quando di colpo l’INPS ha cominciato a chiedere ai lavoratori ex Inpdap – il più delle volte per un passaggio automatico e non per scelta del dipendente – anche migliaia di euro per ripagarsi una seconda volta, e a caro prezzo, il diritto alla pensione, con la giustificazione legale di incassare in questo modo la differenza rispetto ai più ricchi contributi previsti nel settore privato.
=>Confronta vecchio e nuovo sistema di ricongiunzione contributiva
Restituzione dei contributi
Coloro che avevano già chiesto la ricongiunzione onerosa ma che ora hanno nuovamente diritto a quella gratuita, posso esercitare il diritto di recesso (fino al 28 dicembre 2013, ossia un anno dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità) e alla restituzione delle somme eventualmente versate per ricongiungere i contributi. Sempre a condizione di non aver già cominciato a percepire la pensione.
Recesso dalla totalizzazione
Chi invece aveva scelto la totalizzazione dei contributi prima dell’entrata in vigore della Legge di Sabilità 2013, può a sua volta (se il procedimento amministrativo non si è ancora concluso) scegliere di optare per una delle nuove opzioni previste dalla legge di stabilità: la ricongiunzione gratuita o cumulo.