Parte la sesta salavaguardia esodati con la pubblicazione delle istruzioni INPS nel Messaggio n.8881 del 19 novembre 2014, con i requisiti di ciascuna categoria di lavoratori, i termini di presentazione delle domande e la procedura. In applicazione della legge 147/2014, la salvaguardia tutela 32.100 esodati, con decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2016.
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Domanda di salvaguardia
Tutti i lavoratori esodati compresi nella salvaguardia devono presentare istanza di accesso al beneficio entro il 5 gennaio 2015 (60 giorni dal 6 novembre, data entrata in vigore della legge). Per ogni categoria si applicano procedure diverse.
- I lavoratori in mobilità e i prosecutori volontari iscritti alle gestioni private, pubbliche, sport e spettacolo presentano istanza all’INPS entro il 5 gennaio. La domanda di salvaguardia si inoltra online sul sito INPS, anche tramite patronati. Se viene negato il beneficio, si può presentare entro 30 giorni istanza di riesame presso la Sede competente.
- I lavoratori cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo o fruitori di permessi, o con contratto a tempo determinato presentano invece la istanza alle DTL (Direzioni Territoriali del Lavoro) competenti per territorio entro il 5 gennaio, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro con circolare 27 del 7 novembre 2014.
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Criteri di ammissione
L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Per la sola categoria dei lavoratori in congedo o fruitori di permessi (art. 2, comma 1, lettera d), continua a trovare applicazione il criterio (adottato in occasione delle precedenti salvaguardie) della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità. Se viene però raggiunto il limite finanziario (circa 1,6 miliardi di euro), l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento.
Requisiti 6a salvaguardia
- 5.500 lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012: perfezionano il requisito pensionistico pre riforma (di fine 2011), entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità oppure, versando i contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo. Il versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione, ma può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità. L’autorizzazione ai versamenti volontari doveva essere già sussistente alla data di entrata in vigore della legge 147 del 2014 (la sesta salvaguardia esodati), quindi al 6 novembre 2014, si può presentare la domanda di prosecuzione volontaria entro il 5 gennaio 2015.
- 12.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, anteriormente al 4 dicembre 2011, di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 147/2013: l’autorizzazione ai contributi deve quindi essere precedente al 4 dicembre 2011, deve esserci almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, possono aver svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, purché non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Se al 6 dicembre 2011 non hanno nemmeno un contributo accreditato o accreditabile, devono averne almeno uno derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il primo gennaio 2007 e il 30 novembre 2013, e, sempre al 30 novembre 2013 non svolgano attività riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
- 8.800 lavoratori cessati il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012, oppure entro il 31 dicembre 2012, oppure, per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra gennaio 2007 e dicembre 2011 (articolo 1, comma 194, lettere b, c, d, della legge 147/2013): possono aver svolto, dopo il 30 giugno 2012, oppure dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
- 1.800 lavoratori in congedo nel 2011, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 151/2001, o in permesso (sempre nel 2011) ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992.
- 4.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011: non devono aver svolto, dopo la cessazione, attività riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Finestra 5a salvaguardia
Sono riaperti i termini per la domanda di versamenti volontari relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione della mobilità in cui l’assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011, per poter usufruire dell’articolo 1, comma 194, lettera e, della quinta salvaguardia. Si tratta della tutela per lavoratori collocati in mobilità ordinaria prima del 4 dicembre 2011 e autorizzati successivamente alla prosecuzione volontaria della contribuzione che, entro sei mesi dalla fine del periodo di mobilità, perfezionano, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti pre-riforma. Per verificare il possesso dei requisiti o chiedere chiarimenti è possibile rivolgersi allo Sportello Amico INPS.
sulla sesta salvaguardia Esodati