Se il lavoratore assunto utilizzando lo sgravio contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 per le assunzioni di giovani cambia lavoro, l’agevolazione viene riconosciuta al nuovo datore di lavoro, per il periodo residuo, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data dell’assunzione. E’ una delle regole previste dalla norma inserita in manovra 2018 che rende strutturale lo sconto contributivo del 50% per le assunzioni di giovani fino al compimento del 30esimo anno di età, e rappresenta una novità rispetto alle precedenti formulazioni degli sgravi contributivi per le assunzioni dei giovani.
=> Assunzioni, tutti gli incentivi 2018
Il beneficio previsto dalla Legge di Bilancio prevede che, per il solo 2018, le assunzioni agevolate riguardino giovani fino al compimento del 35esimo anno di età, mentre dal 2019 il beneficio si applicherà fino ai 29 anni. Si tratta di uno sconto del 50% sui contributi, per un periodo di 36 mesi (tre anni), fino a un importo massimo fra i 3mila e i 4mila euro (ci sono varie ipotesi, la cifra precisa si conoscerà nel momento in cui sarà definitivo il testo della finanziaria). L’assunzione deve essere a tempo indeterminato, l’agevolazione si applica anche ai casi di stabilizzazione dei contratti a termine, se il lavoratore ha ancora l’età anagrafica necessaria, e alla trasformazione di contratti di apprendistato in tempo indeterminato: in quest’ultimo caso, indipendentemente dall’età del lavoratore al momento della prosecuzione. Il lavoratore deve essere disoccupato e non può essere già stato occupato con contratto a tempo indeterminato.
=> Legge di Bilancio 2018: lavoro, imprese, pensioni
C’è una clausola anti-licenziamento, per cui se il lavoratore assunto con i benefici, o un collega impiegato nella stessa unità produttiva, viene licenziato nei sei mesi successivi per giustificato motivo oggettivo, l’impresa perde il beneficio e deve pagare i contributi non versati. Nel caso in cui il lavoratore licenziato venga assunto da un altro datore di lavoro, quest’ultimo può invece utilizzare l’esonero contributivo. L’agevolazione non può essere applicata se nei sei mesi precedenti l’impresa ha effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo oppure licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
L’esonero contributivo sale al 100% nei seguenti casi:
- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro un periodo di alternanza scuola lavoro pari ad almeno il 30% delle ore;
- lavoratori che hanno svolto periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.