Il meccanismo previsto per la domanda APE social è relativamente complicato: il lavoratore presenta l’istanza nel periodo previsto dalla finestra che sarà specificata nel decreto attuativo del Governo (in fase di rielaborazione dopo il parere del Consiglio di Stato), ma la decorrenza del trattamento può essere retroattiva, nel caso in cui la maturazione del requisito sia precedente alla data di presentazione della domanda. Viceversa, è possibile che invece il requisito venga maturato successivamente. Vediamo i diversi casi.
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Retroattività
Il punto è che la Riforma Pensioni, contenuta nella Legge di Stabilità, prevede la partenza il primo maggio 2017 per l’APe. I decreti attuativi, però, ancora non ci sono, così come mancano le procedure INPS, per cui pur essendo già passata la data stabilita per l’avvio della Riforma ancora non è possibile presentare domanda di accesso al beneficio. Il Governo in realtà ha approvato due decreti attuativi, relativi ad APe sociale e pensione anticipata precoci con la quota 41 (manca ancora, invece quello relativo all’APe volontaria), ma il Consiglio di Stato ha formulato una serie di rilievi che comportano un ulteriore passaggio in consiglio dei ministri, ragion per cui i tempi si allungano ulteriormente.
Fra i punti critici sottolineati dalla magistratura amministrativa, c’è proprio quello relativo alla presentazione delle domande. Il decreto del Governo prevede una finestra che va da inizio maggio al 30 giugno. Tempi troppo stretti, ha sottolineato il Consiglio di Stato, bisogna consentire di presentare le domande almeno fino al 31 luglio. Però, visto che la norma originaria (ovvero la Legge di Stabilità), prevede che il diritto all’APe debba decorrere dallo scorso primo maggio, l’effetto della domanda può essere retroattivo.
Significa che se un lavoratore ha i requisiti per chiedere l’APe social a partire dal primo maggio, anche se presenterà la domanda in data successiva, percepirà poi il trattamento anche per il periodo già trascorso. Il trattamento verrà corrisposto entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda, con il pagamento degli arretrati maturati.
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Ecco con precisione la formulazione suggerita dal Consgilio di Stato:
A partire dal primo maggio 2017, l’APE sociale è corrisposta agli aventi diritto entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso, con decorrenza dalla data di maturazione dei relativi requisiti, e comunque non anteriore al primo maggio 2017, e fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Sottolineiamo che il decreto del Governo prevedeva invece la corresponsione del trattamento a partire dal mese successivo a quello della domanda, senza retroattività: in questo modo, si sarebbe determinato «un significativo differimento temporale del diritto all’indennità rispetto alla data del primo maggio 2017» si legge nel parere del Consiglio di Stato, anche tenendo conto dei tempi di lavorazione delle domande da parte dell’INPS (in base al decreto, le risposte dell’istituto di previdenza arrivano entro il 30 settembre nel 2017 ed entro il 30 giugno nel 2018).
Domanda presentata in anticipo
E’ previsto anche il caso contrario, in base al quale il lavoratore presenta la domanda prima di aver maturato il requisito. Il Decreto, infatti, introduce finestre annuali di presentazione delle domande, che valgono poi per l’intero anno. Per il 2017, come detto, il Consiglio di Stato suggerisce il termine di fine luglio, mentre per il 2018 il decreto prevede che le istanze possano essere presentate dal primo gennaio al 30 marzo. Quindi, se per ipotesi un lavoratore maturerà i requisiti nel novembre 2017, deve comunque presentare la domanda entro fine luglio (se questo sarà il termine stabilito dal decreto), e poi percepirà il trattamento a partire da novembre.
Ci sono però alcuni requisiti che è necessario possedere già al momento di presentazione della domanda. Il Consiglio di stato sottolinea che il testo del decreto non è sufficientemente chiaro su questo punto. In pratica, comunque, gli unici requisti che possono essere maturati successivamente alla presentazione della domanda sono il compimento dei 63 anni (questo in realtà non è specificato, ma sembra l’interpretazione più probabile), e la maturazione dei contributi necessari per chiedere l’APe (30 anni, oppure 36 anni nel caso degli addetti a mansioni gravose o usuranti). Gli altri requisiti, invece devono già esistere nel momento in cui si presenta la domanda (lo stato di disoccupazione, l’esistenza dell’handicap del coniuge, partner in unione civile, o parente di primo grado convivente al quali si presta assistenza, la riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74%, lo svolgimento delle mansioni usuranti). (Fonte: Consiglio di Stato)