Il part-time per la pensione previsto dalla Legge di Stabilità sarà esteso anche i lavoratori iscritti a forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria. Intanto, slittano i tempi del decreto attuativo ministeriale, che a questo punto arriverà entro marzo. Sono due novità introdotte durante il passaggio alla Camera dal decreto Milleproroghe, che ha terminato l’iter a Montecitorio in prima lettura ed è passato al Senato. Vediamo come cambia la misura di flessibilità in uscita.
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Part time per la pensione
Il part-time per la pensione consente ai lavoratori che maturano il requisito per la pensione di vecchiaia entro fine 2018 (massimo tre anni dalla pensione), di trasformare il contratto a tempo pieno in un part-time con riduzione d’orario tra 40 e 60% con le seguenti regole: lo stipendio mensile si riduce in proporzione all’orario ma comprende anche la somma che corrisponde ai mancati contributi previdenziali corrispondenti alle prestazioni non effettuate. In pratica, quindi, la retribuzione sarà più bassa di un full time ma più alta di un normale part-time. La somma integrativa incassata non concorre alla formazione del reddito e non si calcola ai fini della contribuzione, quindi c’è anche un’agevolazione fiscale.
Sul fronte contributivo il lavoratore non perde niente, perché l’impresa versa i contributi figurativi per la parte relativa alla prestazione non effettuata in seguito alla riduzione d’orario. Di conseguenza, quando il lavoratore arriva all’età pensionabile, prende la pensione piena.
Estensione platea
La modifica è contenuta nell‘articolo 2-quater, comma 3 del Milleproroghe, che interviene sul comma 284 dell’articolo 1 della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). La norma originaria prevedeva il diritto a questa prestazione per tutti i «lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima», mentre ora si aggiungono anche gli iscritti alle forme esclusive dell’AGO (assicurazione generale obbligatoria), come il Fondo Poste o il Fondo generale Ferrovie dello Stato.
Attuazione
La seconda novità è una proroga dei termini per il decreto attuativo del ministero del Lavoro di concerto con il dicastero dell’Economia: non più 60, ma 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità (primo gennaio 2016), quindi come detto entro il 30 marzo 2016.
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Regole
Ricordiamo che il part-time per la pensione prevede un accordo fra dipendente e datore di lavoro e un’autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro. Alcune modalità applicative sono già specificate nella Legge di Stabilità: sarà il datore di lavoro a comunicare all’INPS e alla DTL la stipula del contratto (le modalità saranno stabilite con decreto ministeriale). L’INPS provvederà a riconoscere il beneficio fino a esaurimento delle risorse disponibili (60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018) e provvederà al monitoraggio delle richieste.
Stipula
In pratica, per poter stipulare i contratti di part-time per la pensione bisogna attendere il decreto previsto per fine marzo. Nel frattempo, in base alle regole sopra esposte, ecco chi sono i lavoratori che potranno accedere a questo nuovo strumento di flessibilità in uscita: uomini e donne dipendenti del privato con requisito di età a fine 2018 di 66 anni e 7 mesi. Il trattamento è accessibile a coloro che a fine 2015 avevano almeno 66 anni e 7 mesi di età. In tutti i casi, è necessario anche il requisito dei 20 anni di contributi.
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Quella sul part-time per la pensione non è l’unica novità prevista dal Milleproroghe in materia previdenziale: ricordiamo che è stata rinnovato per l’intero 2016 l’esodo per la pensione con trattamento a carico del datore di lavoro previsto dalla Riforma del Lavoro Fornero. Si tratta della possibilità, per coloro a cui mancano al massimo quattro anni per la pensione, di ritirarsi in anticipo, in cambio di un trattamento pari alla pensione piena, versato dall’INPS ma finanziato dall’impresa. Il tutto, previo accordo sindacale. Copertura: 38 milioni di euro, che arrivano dal Fondo sociale per occupazione e formazione. Infine, viene confermata l’integrazione salariale al 70% per i contratti di solidarietà anche nel 2016 (in mancanza di proroga, il trattamento sarebbe sceso al 60%).
, testo in Senato