Sicurezza sul Lavoro: le risposte agli interpelli del Ministero

di Francesca Vinciarelli

5 Novembre 2015 09:00

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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato quattro nuovi interpelli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in risposta a quesiti su formazione, sorveglianza sanitaria e corrispondenza tra codici Ateco.

Pubblicati da parte del Ministero del Lavoro quattro nuovi interpelli in merito alla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in risposta a specifici quesiti pervenuti in materia di:

  • corrispondenza tra codici Ateco e formazione RSPP (interpello n. 6/2015);
  • istituto della delega di funzioni di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008 (interpello n. 7/2015);
  • applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente (interpello n. 8/2015);
  • aggiornamento del formatore-docente ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 (interpello n. 9/2015).

=> Sicurezza sul lavoro: normativa e incentivi

Codici Ateco e formazione RSPP

Con l’interpello n. 6/2015 il Ministero del Lavoro risponde alla Federazione Anie in merito all’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 in materia di corsi di formazione per lo svolgimento delle funzioni di responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione, relativamente alla nuova classificazione delle attività economiche (Ateco 2007). Il Ministero chiarisce che ai fini della formazione di RSPP e ASPP è necessario verificare la corrispondenza tra la versione attuale dei codici Ateco (Ateco 2007) e quella precedente (Ateco 2002) utilizzando la tabella delle corrispondenze presente sul sito web dell’ISTAT.

Delega di funzioni

Con l’interpello n. 7/2015 il Ministero del Lavoro risponde all’Unione sindacale di Base dei Vigili del Fuoco precisando che la delega da parte del datore di lavoro di funzioni inerenti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 16, D.Lgs. n. 81/2008) – ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP – si distingue dal conferimento di incarico. Da questo consegue la possibilità per il soggetto delegato di non accettare la delega. Diversamente la delega deve essere accettata per iscritto da parte del delegato.

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Obblighi del medico competente

In risposta alla CISL nazionale, il Ministero chiarisce la richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria. L’unico vincolo imposto è che il medico competente ritenga tale domanda correlata ai rischi lavorativi. Viene inoltre chiarito che l’obbligo del medico competente di visitare i luoghi di lavoro comprende anche i luoghi che hanno rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione.

Corsi di aggiornamento

In risposta alla Federcoordinatori, vengono forniti chiarimenti in merito ai termini di decorrenza del triennio previsto per l’obbligo di aggiornamento professionale, escludendo che l’aggiornamento vada alternato per tre anni e precisando che il formatore-docente per la salute e sicurezza sul lavoro è libero di scegliere la tipologia di aggiornamento a lui più congeniale. In sostanza il termine “alternativamente” utilizzato dal legislatore mira a fornire la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento a lui più confacente e non ad imporre che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni, ovvero tre anni solo docenza, tre anni solo aggiornamenti e convegni. Il Ministero ricorda che il triennio decorre dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G.U.) per chi è già qualificato a tale data, o dalla data di effettivo conseguimento per gli altri.

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