Fumata nera sulla cumulabilità del beneficio fiscale per le PMI che effettuano investimenti ambientali – nota come “Tremonti Ambientale” e contenuta nell’art. 6 commi 13-19 della legge n. 388/2000 – con le tariffe agevolate di cui godono le imprese per impianti che rientrano nel meccanismo incentivante del Quinto Conto Energia: lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico, che si è pronunciato sul tema negando il cumulo della detassazione con il Quinto Conto Energia.
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Il cumulo non è possibile neppure con gli incentivi del Terzo e del Quarto Conto Energia. Il punto è che la “Tremonti Ambientale” fa riferimento esclusivamente al Secondo Conto Energia (DM 19 febbraio 2007).
La detassazione che permette alle PMI di escludere dal reddito imponibile la quota destinata ad investimenti ambientali è comunque un’agevolazione fiscale non limitata nel tempo, quindi tuttora applicabile, anche se va specificato che tale deduzione è cumulabile nei limiti del 20% del costo dell’investimento.
Ma non è tutto perduto per i nuovi impianti.
Il MiSE ha infatti ricordato che gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte solare saranno cumulabili con la “Tremonti Ambientale” solo per gli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio dal 1° gennaio 2013, come espressamente previsto dal decreto legislativo n. 28/2011 agli articoli 24 e 26.