Le rate di mutui, finanziamenti e leasing a volte raggiungono cifre proibitive ma, nel caso in cui superino un certo limite arrivando a un tasso di interesse da usura, è possibile ottenere l’annullamento (cfr. Cassazione n. 350/2013): i mutui con tassi da usura possono essere annullati per intero; per calcolare il tasso di usura bisogna considerare tutte le somme addebitate dalla banca e non solo gli interessi pattuiti per contratto.
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Calcolo tasso di usura
La soglia dei tassi ufficiali oltre i quali si parla di usura è stata stabilita con la Legge anti usura n.108 del 1996. La situazione di usura si verifica soprattutto nel caso in cui il mutuatario non riesca a pagare le rate entro i termini, così la banca applica delle penali precedentemente pattuite ma sproporzionate rispetto ai limiti del tasso usura.
Da sottolineare però che i tassi moratori pattuiti nel contratto non vanno sommati aritmeticamente con quelli degli interessi corrispettivi: se il tasso moratorio ha natura sostitutiva e non additiva rispetto a quello corrispettivo. In questo caso a dover essere confrontato con il tasso di usura è il tasso moratorio e non la somma del tasso di mora e quello corrispettivo.
Tale interpretazione trova conferma in numerose sentenze: 17 febbraio 2014 n. 1244 del Tribunale di Torino; 15 aprile 2014 e 18 aprile 2014, n. 5949 del Tribunale di Napoli II Sezione civile; 30 aprile 2014 del Tribunale di Verona Terza Sezione civile; ordinanza 16.09.2014 n° 41860 del Tribunale di Roma sez. IV civile.
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Nullità del mutuo
Nel caso in cui l’intermediario finanziario o la banca applichino tassi che possono considerati usurai, il mutuo (o il finanziamento o il leasing) dovrà essere considerato nullo e pertanto il consumatore non dovrà pagare gli interessi e tutti quelli già pagati dovranno essere restituiti integralmente dalla banca. Conseguentemente anche eventuali procedure espropriative dovranno essere annullate.