Agevolazioni per enti associativi con il Modello EAS

di Filippo Davide Martucci

Pubblicato 21 Marzo 2014
Aggiornato 3 Marzo 2016 15:30

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Modello EAS in scadenza a fine marzo: serve per comunicare all’Agenzia delle Entrate dati e notizie fiscalmente rilevanti degli enti associativi ai fini agevolativi.

Entro il 31 marzo, con il Modello EAS si comunicano all’Agenzia delle Entrate i requisiti fiscali per l’accesso alle agevolazioni di cui ai Dpr 917/1986 (art. 148) e 633/1972 (art. 4, co. 4, secondo periodo e 6), per ottenere le quali sono obbligati a presentarlo gli enti associativi privati senza personalità giuridica che svolgono attività commerciale o solo attività istituzionale ricevendo quote dai soci.

=>Scarica il Modello EAS

Alcuni soggetti possono compilare il Modello semplificato (CM 29 ottobre 2009 n. 45/E) in quanto si possono recuperare i dati da registri, elenchi e albi ai quali l’associazione è scritta (ulteriori dati possono essere richiesti all’associazione o a quelle collettive a cui sia stato conferito mandato).

Scadenze

  • Nuovi enti: entro 60 giorni dalla data di costituzione.
  • Enti che perdono i requisiti: entro 60 giorni dalla perdita.
  • Negli altri casi: entro il 31 marzo dell’anno seguente all’ultima modifica dei dati.

La presentazione si fa telematicamente, direttamente o tramite intermediario abilitato dall’Agenzia, tenuto a rilasciare ricevuta di avvenuto invio. L’omessa o tardiva trasmissione si può sanare con remissione in bonis, inviando comunicazione e versando la sanzione di 258 euro tramite F24 (codice tributo 8114) entro prima della dichiarazione dei redditi successiva alla scadenza.
Non serve presentare un nuovo EAS se solo per modifiche anagrafiche su ente o rappresentante legale (RM 125/E del 6 dicembre 2010).

Obbligo Modello EAS

  • Associazioni di promozione sociale nei registri di cui all’art. 7, L. 383/2000;
  • organizzazioni di volontariato nei registri di cui all’art 6, L. 266/1991 che svolgono attività commerciali e produttive marginali, diverse da quelle individuate dal D.M. 25.5.1995;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche (diverse da quelle esonerate) nel registro Coni;
  • associazioni con personalità giuridica nei registri tenuti da Prefetture, Regioni o Province autonome;
  • associazioni religiose riconosciute dal Ministero svolgenti in via preminente attività di religione e di culto;
  • associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • partiti e movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi per spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale;
  • associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel;
  • associazioni di tutela e rappresentanza degli interessi di categoria derivante da disposizioni normative o da partecipazioni presso Amministrazioni e organismi pubblici nazionali o regionali;
  • articolazioni territoriali e/o funzionali delle associazioni sindacali e di categoria;
  • enti bilaterali costituiti dalle associazioni sindacali e di categoria;
  • patronati che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, attività istituzionali proprie di queste ultime;
  • associazioni riconosciute di ricerca scientifica destinatarie di determinati provvedimenti agevolativi (art. 14, D.L. 35/2005, conv. con modif. dalla L. 80/2005, e art. 1, co. 353, L. 266/2005);
  • associazioni Onlus parziali (art. 10, co. 9, D.Lgs. 460/1997) se hanno natura di enti associativi e fruiscono, per le attività diverse da quelle istituzionali di cui all’art. 10, co. 1, lett. a) D.Lgs. 460/1997), agevolazioni di cui agli artt. 148, D.P.R. 917/1986 e 4, D.P.R. 633/1972.

Esenzione EAS

  • Enti esonerati per legge  (art. 30, D.L. 185/2008);
  • esclusi per mancanza di presupposti di legge;
  • associazioni in registri del volontariato di cui alla L. 266/1991 che svolgono solo attività istituzionali o che non svolgono attività commerciali e produttive al di fuori di quelle marginali individuate dal D.M. 25.5.1995;
  • pro-loco con regime di cui alla L. 398/1991 (la C.M. 9.4.2009, n. 12/E ha chiarito che le associazioni pro-loco che non hanno scelto quanto indicato dalla L. 398/1991 o che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare e inviare il modello);
  • associazioni sportive dilettantistiche (Asd) iscritte al Registro telematico delle associazioni sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale né decommercializzata;
  • fondazioni, enti di diritto pubblico, destinatari di una disciplina fiscale (es.: fondi pensione), enti associativi commerciali, Onlus, Onlus di diritto od organizzazioni non governative riconosciute dalla L. 49/1987, organizzazioni di volontariato che svolgono esclusivamente attività commerciali e produttive marginali e cooperative sociali di cui alla L. 381/1991.